Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CARROZZIERI MORIS (C.U. N.161/C DEL 18/2/2003 GARA TERAMO-PATERNO’ DEL 16/2/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CARROZZIERI MORIS (C.U. N.161/C DEL 18/2/2003 GARA TERAMO-PATERNO’ DEL 16/2/2003). Con delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Carrozzieri Moris (Teramo Calcio S.p.A.) per due gare effettive "per atto di violenza. verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco(r. A.A.)". Per ottenere l'annullamento o, in ipotesi, la riduzione della sanzione ha proposto reclamo la società ed ha sostenuto che l'episodio è avvenuto del tutto involontariamente avendo il Carrozzieri colpito accidentalmente e di striscio l'antagonista nel tentativo di liberarsi dalla sua marcatura. lntervenuta all'odierna riunione con un proprio rappresentante la società ha insistito per l'accoglimento del reclamo. Il reclamo può essere accolto in punto di entitá della sanzione. Osserva infatti la Commissione che - preso atto che l'Assistente che ha rilevato l'episodio segnalandolo all'arbitro ha riferito nel proprio rapporto che il Carrozzieri “a gioco in svolgimento con il pallone non a distanza di gioco, nello svincolarsi dalla marcatura dell'avversario sferrava verso questi una gomitata all'altezza del volto colpendolo solo di striscio" - il fatto ascritto al tesserato deve essere più propriamente valutato come commesso a gioco in svolgimento e, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere proporzionalmente ridotta, come in dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di ridurre la squalifica del calciatore Carrozzieri Moris (Teramo Calcio S.p.a.) ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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