Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’08/10/02 n. 39 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.C.LUMEZZANE SPA AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MASIELLO SALVATORE (Delibera G.S. Com. Uff. n.31/C dell’ 1°.10.2002 – gara Cittadella-Lumezzane del 29.9.2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’08/10/02 n. 39 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.C.LUMEZZANE SPA AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MASIELLO SALVATORE (Delibera G.S. Com. Uff. n.31/C dell’ 1°.10.2002 – gara Cittadella-Lumezzane del 29.9.2002) La società A.C. Lumezzane S.p.a. ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Salvatore Masiello con la squalifica per due gare “per atto d violenza verso un avversario a gioco fermo” nel corso della partita Cittadella-Lumezzane del 29 settembre 2002. La reclamante chiede la riduzione della squalifica sostenendo che il suo tesserato era stato provocato verbalmente da un calciatore del Cittadella (nominativamente indicato) il quale, subito dopo, aveva fatto seguire un gesto di minaccia, avvicinando il suo viso a quello di Masiello, il quale, a sua volta, aveva scansato con la mano l’avversario, che non aveva riportato danni fisici. Osserva la Commissione che le circostanze di fatto enunciate nel reclamo non trovano un qualche supporto probatorio, posto che nel suo rapporto l’Arbitro motiva l’espulsione del calciatore al 37’ del secondo tempo nei seguenti termini: “perché, a giuoco fermo, colpiva un avversario con una manata in pieno volto procurandogli forte ma momentaneo dolore”. Non si può, pertanto, ritenere la provocazione e la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua. Per questi motivi , la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it