Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 40 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FERMANA CALCIO SPA AVVERSO SQUALIFICA AL 15 OTTOBRE 2002 ALLENATORE PUCCICA ROSOLINO E AMMENDA DI € 1.000,00 (DELIBERA COM.UFF.N 31/C DEL 1 OTTOBRE 2002 – GARA FERMANA-AVELLINO DEL 29 SETTEMBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 40 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO FERMANA CALCIO SPA AVVERSO SQUALIFICA AL 15
OTTOBRE 2002 ALLENATORE PUCCICA ROSOLINO E AMMENDA DI €
1.000,00 (DELIBERA COM.UFF.N 31/C DEL 1 OTTOBRE 2002 - GARA
FERMANA-AVELLINO DEL 29 SETTEMBRE 2002)
All’esito della discussione sul reclamo proposto dalla Fermana Calcio Spa, La
Commissione osserva quanto segue.
Per quanto attiene alla ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società, non vi è
dubbio che il lancio piu’ pericoloso, quello di un petardo, sia stato operato non
da sostenitori della squadra di casa. Tale circostanza attenua entro certi limiti
la responsabilità della Fermana e avuto riguardo a tutto il contesto si stima
sanzione adeguata quella di € 500,00 di ammenda.
Riguardo alla squalifica dell’allenatore, pur dopo l’appassionata esposizione
dei motivi a discarico fatta dallo stesso interessato, ritiene la Commissione
che non possa essere revocata in dubbio la versione dei fatti riversata sul
rapporto dell’Assistente dell’Arbitro. Del resto, se anche la frase fosse stata
rivolta all’altro Assistente, rimarrebbe comunque la violazione.
Per questi motivi, la Commissione
riduce ad € 500,00 l’ammenda inflitta alla Fermana Calcio; respinge il
reclamo nella parte che riguarda l’allenatore Puccica Rosolino. La tassa non
va addebitata.
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