Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 40 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO AS LUCCHESE LIBERTAS SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORI GAZZOLI MASSIMO (DELIBERA G.S. COM.UFF. N.24/C DEL 24 SETTEMBRE 2002 – GARA LUCCHESE-ALBINOLEFFE DEL 22 SETTEMBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 40 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO AS LUCCHESE LIBERTAS SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORI GAZZOLI MASSIMO (DELIBERA G.S. COM.UFF. N.24/C DEL 24 SETTEMBRE 2002 - GARA LUCCHESE-ALBINOLEFFE DEL 22 SETTEMBRE 2002) La Commissione visto il reclamo per il calciatore Gazzoli Massimo proposto dalla Lucchese sentita la parte in persona del Rappresentante della Società, assistito dal difensore, considerato che la frase pronunciata dal Gazzoli nei confronti dell’arbitro non ha carattere offensivo ma e’ solo espressione di comportamento irriguardoso ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo possa essere ridotta come in parte dispositiva. Per questi motivi, la Commissione in parziale riforma della decisione del primo giudice, riduce la sanzione stessa ad una giornata di squalifica. La tassa non va addebitata.
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