Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’11/12/02 n. 99 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 1.250,00; INIBIZIONE DIRIGENTE GONNELLA GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 10/12/2002; SQUALIFICHE: MASSAGGIATORE GUBERTI GIOVANNI FINO A TUTTO IL 10/12/2002; CINQUE GARE CALCIATORE DATO CARMELO; QUATTRO GARE CALCIATORE ASARA MARCO; QUATTRO GARE CALCIATORE ROMANO STEFANO (DELIBERA G.S. C.U.N.82/C DEL 26/11/2002 GARA LUMEZZANE-PRO PATRIA DEL 24/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’11/12/02 n. 99 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 1.250,00; INIBIZIONE DIRIGENTE GONNELLA GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 10/12/2002; SQUALIFICHE: MASSAGGIATORE GUBERTI GIOVANNI FINO A TUTTO IL 10/12/2002; CINQUE GARE CALCIATORE DATO CARMELO; QUATTRO GARE CALCIATORE ASARA MARCO; QUATTRO GARE CALCIATORE ROMANO STEFANO (DELIBERA G.S. C.U.N.82/C DEL 26/11/2002 GARA LUMEZZANE-PRO PATRIA DEL 24/11/2002) Contro la delibera in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato l’ammenda di € 1.250,00 alla società Pro Patria Gallaratese S.p.a., l’inibizione sino al 10/12/2002 al dirigente Gonnella Giuseppe, la squalifica sino al 10/12/2002 al massaggiatore Guberti Giovanni, la squalifica per cinque gare al calciatore Dato Carmelo, la squalifica quattro gare al calciatore Asara Marco, la squalifica per quattro gare al calciatore Romano Stefano, ha presentato reclamo la società Pro Patria. Nell’odierna riunione sono comparsi il dott. Lunardini per la società ed anche il sig. Gonnella ed i calciatori Dato, Asara e Romano. Sia nel reclamo che nella riunione i predetti hanno chiesto, producendo la cassetta, la visione delle immagini televisive ed hanno negato, per i tesserati, di aver tenuto i comportamenti ed aver pronunziato le frasi loro ascritti nel rapporto dell’arbitro e nella conseguente delibera del Giudice Sportivo, mentre per la società una diversa valutazione degli accadimenti incentrata nella non identificazione di tifosi e la non certa riferibilità degli stessi alla società. Preliminarmente va rilevato che la produzione della cassetta con le immagini televisive non può essere accolta considerato che l’utilizzo delle immagini disposto dall’art.31 commi a2) e a4) del C.G.S. è previsto solo nel caso di “scambio di persona” o per sanzioni irrogate per condotta violenta. Nel caso in specie non ricorre nessuna delle due previsioni. Ciò premesso il reclamo relativo all’inibizione del dirigente Gonnella e la squalifica del massaggiatore Guberti, la squalifica del calciatore Asara e l’ammenda nei confronti della società va respinto. In merito ai detti tesserati va rilevato che nel rapporto e nel supplemento per quanto riguarda il calciatore Asara, l’arbitro con dovizia di particolari descrive il comportamento tenuto dagli stessi che può essere qualificato per come nella delibera del Giudice Sportivo. Alla esatta qualificazione consegue che la sanzione è adeguata e conforme ai parametri adottati dalla Commissione. Parimenti l’ammenda irrogata alla società non può essere ridotta considerato che quanto rapportato dall’arbitro è sicuramente riconducibile a sostenitori della detta società e perché gli stessi “entrano ed escono “dallo spogliatoio della Pro Patria e perchè è più credibile che siano sostenitori della squadra sconfitta e che ha subito sanzioni (espulsioni, allontamenti) a mettere in atto comportamenti offensivi e ingiuriosi che appaiono ancor più nella loro reale entità anche dal supplemento dell’arbitro. Dall’esame dello stesso supplemento e del rapporto discende invece che le sanzioni irrogate nei confronti dei calciatori Dato Carmelo e Romano Stefano possono essere ridotte da 5 a 4 gare e da 4 a 3. Per il primo è stato chiarito che lo sputo, considerata la distanza (8/10 metri)non era certamente diretto contro l’arbitro ma era soltanto una manifestazione, censurabile, di disprezzo mentre per il calciatore Romano una più esatta valutazione del fatto e le circostanze temporali (dopo la rete del pareggio della propria squadra) consentono di irrogargli una sanzione più corrispondente a quanto commesso. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo le squalifiche rispettivamente al calciatore Dato Carmelo a quattro gare effettive ed al calciatore Romano Stefano a tre gare effettive e confermando l’ammenda di € 1.250,00 per la società Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l., l’inibizione al dirigente Gonnella Giuseppe, la squalifica al massaggiatore Guberti Giovanni e la squalifica al calciatore Asara Marco. La tassa non va addebitata.
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