Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’11/12/02 n. 99 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 10.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U.N.76/C DEL 19/11/2002 GARA TARANTO-VIS PESARO DEL 17/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’11/12/02 n. 99 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 10.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U.N.76/C DEL 19/11/2002 GARA TARANTO-VIS PESARO DEL 17/11/2002) La società Taranto Calcio S.r.l, ha presentato reclamo avverso la delibera con .la quale il Giudice Sportivo ha sanzionato con l'ammenda di € 10.000,00 e lettera di diffida il comportamento tenuto da sostenitori e dai dirigenti della squadra. pugliese in occasione della gara Taranto - Vis Pesaro del 17 novembre 2002. All'esito della riunione, nel corso della quale il Difensore avv. Monica Fiorillo ha illustrato i motivi del reclamo, ritiene la Commissione che il reclamo debba essere accolto solo per quanto attiene all'entità della sanzione pecuniaria. Infatti, dagli atti ufficiali risultano provati tutti gli atti d'intemperanza menzionati dal primo Giudice, così come provata risulta la circostanza che la terna arbitrale sia stata intempestivamente affidata alla Forza Pubblica, Tuttavia, va tenuto presente che i fatti più gravi si sono avuti negli ultimi minuti della partita, e che fino ad un certo momento i dirigenti del Taranto ebbero ad assistere in maniera adeguata Arbitro ed Assistenti. Del pari, va evidenziato che in vista della partita in questione la società aveva segnalato alla locale Questura la necessità di "disporre un accurato servizio speciale d'ordine pubblico". Sulla base delle considerazioni che precedono, si stima sanzione congrua l'ammenda di € 7.000,00, con conferma della lettera di diffida. Per questi motivi la Commissione d el i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo infliggendo alla società Taranto Calcio S.r.l. l’ ammenda di € 7.000,00, con lettera di diffida. La tassa non va addebitata
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