Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MINGAZZINI NICOLA (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA SPAL-SPEZIA DEL 26/1/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE CALCIATORE MINGAZZINI NICOLA (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA
SPAL-SPEZIA DEL 26/1/2003).
Con delibera del Giudice Sportivo il calciatore Nicola Mingazzini della società
Spezia Calcio 1906 S.r.l., veniva squalificato per due gare effettive per atto di
violenza verso un avversario a gioco fermo.
Proponeva reclamo la società, ritenendo non potesse qualificarsi come atto
violento l’aver colpito al volto con una manata un avversario.
All’odierna riunione era presente il legale della società Spezia, avv.Stefanini
Marco, che si riportava all’atto di reclamo; veniva altresì richiesto il supplemento al
direttore di gara, che, nel confermare il referto, precisava che la manata, seppur non
connotata da particolare violenza, era sicuramente da ricondursi ad una reazione nei
confronti del calciatore avversario e non al semplice intento di allontanarlo.
Ritiene la Commissione che il rapporto ed il relativo supplemento, atti ufficiali
di fede privilegiata, costituiscono piene prove della condotta addebitata al Mingazzini,
da qualificarsi come violenta perchè da ricondursi a reazione nei confronti di
calciatore avversario.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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