Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE BIA GIOVANNI (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA ALZANOREGGIANA DEL 26/1/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE BIA GIOVANNI (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA ALZANOREGGIANA
DEL 26/1/2003).
Con ricorso del 1 febbraio 2003 la società A.C. Reggiana S.p.a. ricorreva
avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal
Giudice Sportivo il 28 Gennaio 2003 consistente nella squalifica per due gare
effettive del calciatore Giovanni Bia per comportamento offensivo verso un assistente
arbitrale durante la gara Alzano-Reggiana del 26 Gennaio 2003.
Nel ricorso citato la società reclamante affermava, difatti, che l'espressione del
calciatore non aveva carattere offensivo, ma meramente irriguardoso.
La ricostruzione dei fatti esposta dalla reclamante appare smentita dal
supplemento istruttorio dell' assistente arbitrale Piero Mastalia che confermava
pienamente le espressioni descritte nel referto.
I fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara sono, quindi, degni della
sanzione sportiva nella misura irrogata dal Giudice di primo grado.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respinge il reclamo del giocatore Bia Giovanni (A.C. Reggiana S.p.a.).
La tassa va addebitata alla società A.C. Reggiana S.p.a..
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