Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 72 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE CHIARETTI EMANUELE (AC CESENA SPA) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. COM.UFF. N. 59/C DEL 29 OTTOBRE 2002 – GARA REGGIANA-CESENA DEL 27 OTTOBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 72 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE CHIARETTI EMANUELE (AC CESENA SPA) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. COM.UFF. N. 59/C DEL 29 OTTOBRE 2002 - GARA REGGIANA-CESENA DEL 27 OTTOBRE 2002) Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore del Cesena Emanuele Chiaretti “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”, ha proposto reclamo il tesserato, deducendo, a sostegno della sua richiesta di riduzione della sanzione, che la gomitata data all’avversario non sarebbe stata “forte”, come dimostra l’assenza di danni fisici, e non sarebbe avvenuta a gioco fermo ma “nella fase immediatamente precedente ad una punizione a favore della mia squadra nei pressi dell’area di rigore”, quando, cioè, tenendo conto del necessario intervallo psicologico, “cercavo un piazzamento per sfruttare favorevolmente l’azione di gioco che si stava sviluppando”. All’esito della riunione, alla quale ha preso parte, nell’interesse dello squalificato, l’Avv. Carlo Dolcini, che ha ribadito i motivi esposti nel ricorso anche con produzione di giurisprudenza, ritiene la Commissione che il gravame debba essere respinto. Dal supplemento di rapporto chiesto all’Arbitro si ricava che la gomitata venne sferrata all’avversario“con l’intenzione volontaria di colpirlo e non per divincolarsi dalla marcatura”, e quindi non rileva la questione prospettata dalla Difesa. Per questi motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo del calciatore Chiaretti Emanuele. La tassa va addebitata alla società A.C. Cesena S.p.a.
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