Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’14/01/03 n. 128 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TARANTO – AVELLINO DEL 15 DICEMBRE 2002 E RECLAMO SOCIETA’ AVELLINO (Com. Uff. n.104/C del 17.12.2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’14/01/03 n. 128 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TARANTO – AVELLINO DEL 15 DICEMBRE 2002 E RECLAMO SOCIETA’ AVELLINO (Com. Uff. n.104/C del 17.12.2002) - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Avellino in ordine alla regolarità della gara in oggetto, o s s e r v a - ancora prima dell’inizio della gara e durante le operazioni di riscaldamento, sostenitori locali lanciavano numerosi fumogeni e petardi di notevole potenza, alcuni dei quali scagliati in direzione di dirigenti e tesserati della società ospite; - una delle bombe carta, (peraltro, per costante giurisprudenza di questo Giudice Sportivo, ritenute ordigni oggettivamente pericolosi per le incolumità personali), esplodeva in prossimità dell’allenatore della squadra campana, cagionandogli malore e forte disturbi auricolari, tali da indurlo- durante il secondo tempo di gara – ad abbandonare la panchina per ricorrere a cure mediche, senza più rientrare in campo. - I lanci in parola si ripetevano durante l’incontro, quando alcuni fumogeni erano anche scagliati in direzione del settore occupato dai tifosi avellinesi, senza apparenti conseguenze. - Nel recinto di gioco si registrava l’indebita presenza di persone non autorizzate che vi sostavano per diretta responsabilità della società. - I tifosi avellinesi, a loro volta, davano luogo a lanci di fumogeni e petardi in campo ed in direzione dei sostenitori locali senza colpire e – al termine – danneggiavano il pulman della società locale che subiva anche un principio di incendio. - Come da formale preannuncio, la società Avellino proponeva ritualmente reclamo a questo Giudice Sportivo sostenendo che l’esplosione della bomba carta lanciata dai tifosi pugliesi aveva provocato all’allenatore conseguenze tali da avergli impedito (dal ventesimo del secondo tempo, come risulta da atti ufficiali di addetti federali) lo svolgimento dei suoi compiti fino al termine dell’incontro. - Chiariva la reclamante che la impossibilità di potere contare sull’apporto tecnicoprofessionale dell’allenatore ( pur sostituito dal suo secondo dopo l’allontanamento del titolare) aveva influito decisamente sulla regolarità della gara della quale si chiedeva la ripetizione ai sensi dell’art. 12/4 C.G.S. - Controdeduceva la società Taranto, sottolineando (anche alla luce di pregresse decisioni della CAF) che la menomazione delle capacità tecnico-professionali dell’allenatore o l’assenza di questo non costituisce fatto rilevante, stante la disposizione di cui al comma 5 del citato art.12 e chiedeva che il gravame fosse respinto. - Ritiene questo Giudice Sportivo che, fatte salve le determinazioni di carattere sanzionatorio che si assumeranno a carico delle società in ordine al comportamento dei propri sostenitori come previste dall’ art. 13 C.G.S., devesi concludere per il rigetto del reclamo perchè infondato. - Dagli atti ufficiali emerge in maniera univoca la sequenza degli eventi come sopra descritti ed altrettanto incontestabile risulta la attribuibilità delle condotte ai sostenitori delle società, segnatamente a quelli del Taranto responsabili del lancio dell’ordigno che ha provocato i danni fisici riportati dall’allenatore Vullo. - E tuttavia l’ipotesi prospettata dalla reclamante non rientra tra alcuna di quelle previste dai commi 4 e 5 dell’art. 12 C.G.S. - Giova, infatti, segnalare che assumono rilievo, nel caso di specie, due connesse questioni attinenti per un verso la destinazione della norma in argomento agli allenatori o equiparati e, per altro verso, la individuabilità di fatti che possano aver assunto nella specie “estremi di carattere eccezionale”. - Orbene, tanto premesso devesi affermare che il venir meno, in corso di gara, delle attività dell’allenatore di una squadra non costituisce circostanza alla quale è ricondotta dalla normativa conseguenza alcuna, anche se il fatto dipenda da condotte violente di terzi ed appaia rilevante secondo i principi di responsabilità oggettiva. - Parimenti è possibile concludere che l’evento di che si discute non costituisce fatto che presenti caratteri di eccezionalità. - Tali conclusioni sono confortate da univoche e reiterate statuizioni della CAF ( si veda per tutte delibera relativa a gara Ternana – Fidelis Andria del 13.6.1999) che ha affermato che la presenza o meno dell’allenatore durante la gara non è fatto che possa influire decisamente sullo svolgimento e la regolarità di questa. - La Commissione ha in proposito chiarito che il tecnico (così come peraltro consente di concludere il sistema normativo vigente) non è destinatario della disposizione invocata dalla reclamante e comunque non “partecipa “ alla gara, allo svolgimento della quale non è indispensabile, contrariamente a quanto avviene per altri tesserati o per la terna arbitrale. - Nel condividere tale orientamento va anche sottolineato che con riferimento al caso di specie il principio di Giustizia Sportiva è confermato dal fatto che le società possono avvalersi anche di un secondo allenatore che, come nella fattispecie, ha provveduto alle esigenze della squadra in assenza dell’allenatore Vullo. - Deve dunque concludersi che la violenza da costui subita deve essere sanzionata, unitamente agli altri fatti descritti, quale evento di pur grave responsabilità disciplinare della società Taranto, ma non costituisce fatto idoneo a consentire l’accoglimento della richiesta formulata nel proposto gravame - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Avellino confermando il risultato della gara acquisito in campo (Taranto 1 Avellino 0); b) di irrogare alla società Taranto l’ammenda di € 5.000,00; c) di irrogare alla società Avellino l’ammenda di € 1.500,00 con l’obbligo del risarcimento danni.
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