Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’14/01/03 n. 128 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TARANTO – AVELLINO DEL 15 DICEMBRE 2002 E RECLAMO SOCIETA’ AVELLINO (Com. Uff. n.104/C del 17.12.2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’14/01/03 n. 128 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA TARANTO – AVELLINO DEL 15 DICEMBRE 2002 E RECLAMO SOCIETA’
AVELLINO (Com. Uff. n.104/C del 17.12.2002)
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Avellino in ordine alla regolarità
della gara in oggetto,
o s s e r v a
- ancora prima dell’inizio della gara e durante le operazioni di riscaldamento, sostenitori
locali lanciavano numerosi fumogeni e petardi di notevole potenza, alcuni dei quali
scagliati in direzione di dirigenti e tesserati della società ospite;
- una delle bombe carta, (peraltro, per costante giurisprudenza di questo Giudice
Sportivo, ritenute ordigni oggettivamente pericolosi per le incolumità personali),
esplodeva in prossimità dell’allenatore della squadra campana, cagionandogli malore
e forte disturbi auricolari, tali da indurlo- durante il secondo tempo di gara – ad
abbandonare la panchina per ricorrere a cure mediche, senza più rientrare in campo.
- I lanci in parola si ripetevano durante l’incontro, quando alcuni fumogeni erano anche
scagliati in direzione del settore occupato dai tifosi avellinesi, senza apparenti
conseguenze.
- Nel recinto di gioco si registrava l’indebita presenza di persone non autorizzate che vi
sostavano per diretta responsabilità della società.
- I tifosi avellinesi, a loro volta, davano luogo a lanci di fumogeni e petardi in campo ed
in direzione dei sostenitori locali senza colpire e – al termine – danneggiavano il
pulman della società locale che subiva anche un principio di incendio.
- Come da formale preannuncio, la società Avellino proponeva ritualmente reclamo a
questo Giudice Sportivo sostenendo che l’esplosione della bomba carta lanciata dai
tifosi pugliesi aveva provocato all’allenatore conseguenze tali da avergli impedito (dal
ventesimo del secondo tempo, come risulta da atti ufficiali di addetti federali) lo
svolgimento dei suoi compiti fino al termine dell’incontro.
- Chiariva la reclamante che la impossibilità di potere contare sull’apporto tecnicoprofessionale
dell’allenatore ( pur sostituito dal suo secondo dopo l’allontanamento del
titolare) aveva influito decisamente sulla regolarità della gara della quale si chiedeva
la ripetizione ai sensi dell’art. 12/4 C.G.S.
- Controdeduceva la società Taranto, sottolineando (anche alla luce di pregresse
decisioni della CAF) che la menomazione delle capacità tecnico-professionali
dell’allenatore o l’assenza di questo non costituisce fatto rilevante, stante la
disposizione di cui al comma 5 del citato art.12 e chiedeva che il gravame fosse
respinto.
- Ritiene questo Giudice Sportivo che, fatte salve le determinazioni di carattere
sanzionatorio che si assumeranno a carico delle società in ordine al comportamento
dei propri sostenitori come previste dall’ art. 13 C.G.S., devesi concludere per il rigetto
del reclamo perchè infondato.
- Dagli atti ufficiali emerge in maniera univoca la sequenza degli eventi come sopra
descritti ed altrettanto incontestabile risulta la attribuibilità delle condotte ai sostenitori
delle società, segnatamente a quelli del Taranto responsabili del lancio dell’ordigno
che ha provocato i danni fisici riportati dall’allenatore Vullo.
- E tuttavia l’ipotesi prospettata dalla reclamante non rientra tra alcuna di quelle previste
dai commi 4 e 5 dell’art. 12 C.G.S.
- Giova, infatti, segnalare che assumono rilievo, nel caso di specie, due connesse
questioni attinenti per un verso la destinazione della norma in argomento agli
allenatori o equiparati e, per altro verso, la individuabilità di fatti che possano aver
assunto nella specie “estremi di carattere eccezionale”.
- Orbene, tanto premesso devesi affermare che il venir meno, in corso di gara, delle
attività dell’allenatore di una squadra non costituisce circostanza alla quale è
ricondotta dalla normativa conseguenza alcuna, anche se il fatto dipenda da condotte
violente di terzi ed appaia rilevante secondo i principi di responsabilità oggettiva.
- Parimenti è possibile concludere che l’evento di che si discute non costituisce fatto
che presenti caratteri di eccezionalità.
- Tali conclusioni sono confortate da univoche e reiterate statuizioni della CAF ( si veda
per tutte delibera relativa a gara Ternana – Fidelis Andria del 13.6.1999) che ha
affermato che la presenza o meno dell’allenatore durante la gara non è fatto che
possa influire decisamente sullo svolgimento e la regolarità di questa.
- La Commissione ha in proposito chiarito che il tecnico (così come peraltro consente di
concludere il sistema normativo vigente) non è destinatario della disposizione invocata
dalla reclamante e comunque non “partecipa “ alla gara, allo svolgimento della quale
non è indispensabile, contrariamente a quanto avviene per altri tesserati o per la terna
arbitrale.
- Nel condividere tale orientamento va anche sottolineato che con riferimento al caso di
specie il principio di Giustizia Sportiva è confermato dal fatto che le società possono
avvalersi anche di un secondo allenatore che, come nella fattispecie, ha provveduto
alle esigenze della squadra in assenza dell’allenatore Vullo.
- Deve dunque concludersi che la violenza da costui subita deve essere sanzionata,
unitamente agli altri fatti descritti, quale evento di pur grave responsabilità disciplinare
della società Taranto, ma non costituisce fatto idoneo a consentire l’accoglimento
della richiesta formulata nel proposto gravame
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Avellino confermando il
risultato della gara acquisito in campo (Taranto 1 Avellino 0);
b) di irrogare alla società Taranto l’ammenda di € 5.000,00;
c) di irrogare alla società Avellino l’ammenda di € 1.500,00 con l’obbligo del risarcimento
danni.
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’14/01/03 n. 128 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TARANTO – AVELLINO DEL 15 DICEMBRE 2002 E RECLAMO SOCIETA’ AVELLINO (Com. Uff. n.104/C del 17.12.2002)"