Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PRO PATRIA AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE ANNONI PAOLO (DELIBERA G.S. COM.UFF.N. – GARA REGGIANA-PRO PATRIA DEL 6 OTTOBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PRO PATRIA AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE ANNONI
PAOLO (DELIBERA G.S. COM.UFF.N. - GARA REGGIANA-PRO PATRIA DEL 6
OTTOBRE 2002)
Il Giudice Sportivo con provvedimento in data 7.10.2002 ha sanzionato il calciatore
Paolo Annoni della Pro Patria Calcio con la squalifica di due giornate effettive per
comportamento offensivo verso l’arbitro.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la società chiedendone la
sostanziale modifica, lamentando un errata valutazione dei fatti da parte del direttore di
gara. Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, in
quanto nello stesso non si rilevano argomentazioni che possano validamente contraddire
le risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata. Pertanto la sanzione inflitta dal
G.S. appare equa e proporzionata all’entità dei fatti contestati.
Per questi motivi la Commisisone
D e l i b e r a
di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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