Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GIANNITTI MARCO (AC AREZZO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA AREZZOALZANO DEL 3/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GIANNITTI MARCO (AC AREZZO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA AREZZOALZANO DEL 3/11/2002) Avverso la squalifica di cui in epigrafe. il calciatore Giannitti Marco ha proposto reclamo, dichiarando di non aver mai colpito la panchina con un pugno e che in effetti ha pronunciato per due volte la stessa frase irriverente. La Commissione ritiene che il gravame non possa essere accolto, considerato in ogni caso che il semplice utilizzo anche per una sola volta ( tra l’altro ammessa in sede di escussione)di una siffatta espressione avente natura irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, comporti la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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