Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE SOTGIA MARIANO ED AMMENDA DI € 10.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA TREVISO-PADOVA DEL 4/11/2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
CALCIATORE SOTGIA MARIANO ED AMMENDA DI € 10.000,00 CON LETTERA DI
DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA TREVISO-PADOVA DEL
4/11/2002)
La società Calcio Padova S.p.A. ha interposto rituale e tempestivo reclamo avverso
le decisioni con cui il Giudice Sportivo le ha irrogata l'ammenda di € 10.000,00 con in più
lettera di diffida ex art. 13/1 comma c) del C.G.S. - per avere i sostenitori della reclamante
tenuto il comportamento descritto nella motivazione del provvedimento impugnato - ed ha
inoltre comminato al calciatore Sotgia Mariano la squalifica per due gare effettive, causa
comportamento offensivo verso un assistente arbitrale. La reclamante rispettivamente
chiede la riduzione della sanzione .inflittale, con annullamento della lettera di diffida,
nonchè la revoca della sanzione comminata al calciatore o, in subordine, la riduzione della
stessa.
Questo, in forza delle argomentazioni ampiamente svolte negli atti di impugnazione
e ai quali si fa espresso richiamo.
In particolare, per quanto concerne il precipuo tipo di incolpazione costituito dalla
"esposizione di uno striscione riproducente una svastica", assume che al simbolo di cui
trattasi non può essere attribuita la valenza contestata trattandosi in realtà di "una
riproduzione stilizzata dello scudetto Calcio Padova che potrebbe richiamare un simbolo
biasimevole, ma non lo é".
La Commissione Disciplinare, letti i reclami dopo averne disposta la riunione,
acquisiti i documenti ufficiali, ascoltato l'avv. Enzo Conte, delegato a rappresentare la
società che aveva chiesto l'audizione personale, interpellato l'arbitro a chiarimento sui fatti
contestati con precipuo riferimento alle caratteristiche del simbolo evidenziato nello
striscione esposto, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere le istanze della società
per entrambi i gravami.
A tale conclusione il Giudicante ha ritenuto di dover pervenire considerato che, nel
richiesto supplemento di referto l' arbitro:
- ha fornito una rappresentazione grafica del simbolo su cui si controverte, dalla quale
emerge indubbia la natura attribuita allo stesso dal primo Giudice e constatato altresì che,
nel caso di specie, non risulta essersi verificato il peculiare evento a cui la norma
conferisce vigore di circostanza atta ad attenuare la sanzione.
Di conseguenza, atteso che la sanzione irrogata risulta pari al minimo edittale
stabilito per la sola infrazione sopra esaminata, l'impugnata decisione merita integrale
conferma indipendentemente da ogni disquisizione in merito agli ulteriori, fatti posti a
debito della società;
- ha confermato che il calciatore Sotgia ha nella circostanza profferita la frase,
dall'indiscutibile tenore offensivo, riportata nel referto di gara e correttamente sanzionata
dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
d e l i b e r a
di respingere entrambi i reclami come sopra riuniti.
La tassa va addebitata.
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