Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI TESSERATI CARRARESE CALCIO S.R.L.: DEVOTI FERNANDO (DIRIGENTE) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 24/12/2002; RECLAMO PONTE RAIMONDO (ALLENATORE) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 26/11/2002; RECLAMO CALCIATORE FERRERI JUAN FRANCISCO AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE E CALCIATORE CARUSO CIRO AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE (DELIBERA G.S. C.U. N.69/C DEL 12/11/2002 GARA CARRARESE-ALZANO DEL 10/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI TESSERATI CARRARESE CALCIO S.R.L.: DEVOTI FERNANDO (DIRIGENTE) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 24/12/2002; RECLAMO PONTE RAIMONDO (ALLENATORE) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 26/11/2002; RECLAMO CALCIATORE FERRERI JUAN FRANCISCO AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE E CALCIATORE CARUSO CIRO AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE (DELIBERA G.S. C.U. N.69/C DEL 12/11/2002 GARA CARRARESE-ALZANO DEL 10/11/2002) CON PROCEDURA D’URGENZA. Contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato fino a tutto il 24/12/2002 il dirigente Devoti Fernando, fino a tutto il 26/11/2002 l’allenatore Ponte Raimondo, per due gare il calciatore Ferreri Juan Francisco e per tre gare il calciatore Caruso Ciro, tutti della società Carrarese, hanno proposto singoli reclami i detti tesserati. Preliminarmente la Commissione rileva che i reclami possono essere riuniti e trattati unitamente. Nella odierna riunione erano presenti tutti i ricorrenti che hanno insistito sui motivi esposti nei reclami ed hanno anche aggiunto altri dettagli e precisazioni che meglio hanno chiarito gli accadimenti. Per quanto riguarda Devoti Fernando e Ponte Raimondo la Commissione ritiene che il gravame vada respinto. Sia l’assunto del Devoti ad “un solo comportamento irriguardoso” e del Ponte “ di non aver proferito frasi offensive” trovano puntuale e precisa smentita nel rapporto degli ufficiali di gara. La delibera del Giudice Sportivo per quanto riguarda i detti due tesserati non merita censura e nella responsabilità e nell’entità della sanzione che adeguata all’infrazione ed alla qualifica soggettiva dei due tesserati (dirigente addetto all’arbitro ed allenatore che hanno particolari doveri nei confronti degli ufficiali di gara). Per quanto riguarda invece Ferreri Juan Francisco e Caruso Ciro il reclamo va parzialmente accolto. Dalla rilettura di quanto riportato dall’assistente n.1, peraltro non preciso nei casi in specie, emergono comportamenti che possono essere sanzionati con una minore pena stante la loro minima entità. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere i reclami presentati dal dirigente Devoti Fernando e dall’allenatore Ponte Raimondo; di accogliere parzialmente i reclami presentati dai calciatori Ferreri Juan Francisco e Caruso Ciro riducendo ad una gara la squalifica del primo (Ferreri) ed a due gare la squalifica del secondo (Caruso) Le tasse relative ai tesserati Devoti e Ponte vanno addebitate, mentre quelle relative ai calciatori Ferreri e Caruso non vanno addebitate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it