Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETÀ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 12.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA SPEZIA-REGGIANA DEL 3/11/2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETÀ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI €
12.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA SPEZIA-REGGIANA DEL
3/11/2002)
La società Spezia Calcio 1906 S.r.l. ha presentato reclamo avverso la delibera con
la quale il Giudice Sportivo le ha inflitto l’ammenda di € 12.000,00 a seguito di reiterati
episodi di intolleranza da parte del pubblico con cori razziali, lanci di sputi ed oggetti vari.
La richiesta del reclamo è la reiezione o, in via subordinata, la riduzione pecuniaria
inflitta.
Il ricorso sottolinea, in sintesi, che i cori razzisti sarebbero stati “temporalmente
limitati e non provenienti da un intero settore ma in capo a spettatori isolati cui la società
nulla potrebbe opporre.
Inoltre si ritiene che le grida provenienti dal settore del pubblico locale non avrebbero
avuto come destinatario il singolo calciatore di colore ma l’intera squadra della Reggiana e
infine che quelle grida non sarebbero cori razzisti ma solo espressioni di pur censurabile
maleducazione.
Alla riunione odierna è presente l’avv. Marco Stefanini, a tale fine delegato in
rappresentanza della società, che insiste sui motivi presentati nel reclamo. In merito,
questa Commissione ha esaminato i referti degli ufficiali di gara da cui si rileva tra l’altro in
modo non equivoco che:
- gli ululati razzisti nello specifico “buh” , sono stati uditi a più riprese sia nel primo sia nel
secondo tempo provenire dalla curva dove erano i tifosi dello Spezia Calcio;
- l’assistente dell’arbitro per tutta la gara è stato oggetto, essendone colpito, di offese e di
lanci di sputi monetine ed altro, da parte dei tifosi dello Spezia.
Sottolinea inoltre la Commissione, in coerenza con altre precedenti delibere, che i “buh”
non possono identificarsi con asserite manifestazioni di cattiva educazione ma che essi
siano mirati scherni a fondo razzista; ugualmente non risulta che siano stati posti in essere
da parte della società o degli altri spettatori comportamenti concludenti finalizzati a far
interrompere tali grida razziste ed i lanci di materiale all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro.
Per quanto sopra la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo e confermare integralmente la sanzione nella misura configurata
dal Giudice Sportivo.
La tassa va addebitata.
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