Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ FERMANA CALCIO SPA SQUALIFICA DUE GIORNATE CALCIATORE DI SALVATORE ANDREA (DELIBERA G.S. C.U.N.69/C DEL 12/11/2002 GARA VITERBESE-FERMANA DEL 10/11/2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ FERMANA CALCIO SPA SQUALIFICA DUE GIORNATE
CALCIATORE DI SALVATORE ANDREA (DELIBERA G.S. C.U.N.69/C DEL 12/11/2002
GARA VITERBESE-FERMANA DEL 10/11/2002) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha
irrogato al calciatore Di Salvatore Andrea la squalifica per due gare, la società Fermana
Calcio S.p.a. contesta la fondatezza dell’addebito mosso al proprio tesserato assumendo
che gli stessi non rispondono in modo assoluto alla realtà dell’accaduto.
Chiede pertanto che la squalifica inflitta venga annullata o, in subordine, ridotta ad
una sola giornata.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, acquisiti i documenti ufficiali,
ascoltato il delegato a rappresentare la società che aveva chiesto l’audizione personale,
interpellato l’arbitro a chiarimento, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere il
gravame.
Questo poiché nel richiesto supplemento di referto il direttore di gara ha confermato
che nella circostanza l’incolpato tenne effettivamente l’atteggiamento e profferi la frase,
correttamente valutati ed equamente sanzionati dal primo Giudice.
Di modo che, stante il valore di prova privilegiata espressamente conferito al
resoconto arbitrale dal C.G.S. e considerato altresì che la decisione appellata appare non
meritevole di censura neppure sotto il profilo della congruità della sanzione irrogata, la
setssa appare meritevole di integrale conferma.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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