Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 10.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA TERAMO-GIULIANOVA DEL 3/11/2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI €
10.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002
GARA TERAMO-GIULIANOVA DEL 3/11/2002)
La società Giulianova Calcio S.r.l. ha presentato reclamo avverso la delibera con la
quale il Giudice Sportivo le ha inflitto l’ammenda di € 10.000,00 con lettera di diffida a
seguito di protratte e diffuse attività di danneggiamento di infrastrutture dell’impianto
sportivo della società ospitante, offese alla tifoseria avversaria, sputi e lanci di oggetti vari
all’indirizzo dei Giudici di Gara; infine per l’esplosione di una potente bomba carta che
procurava danni fisici ad addetti federali. Il tutto posto in essere dai propri tifosi.
Essa motiva il proprio reclamo evidenziando l’acceso clima di derby tra due città
vicine, l’elevato numero delle persone accorse, il traffico e si dissocia dall’autore
dell’esplosione della bomba carta stigmatizzandone come vandalico il gesto.
In conclusione, la società istante richiede la riduzione della sanzione inflitta o
quantomeno la revoca della lettera di diffida ex art.13/1 comma c.
Orbene, l’esame dei contenuti dei referti degli ufficiali di gara espone in modo
chiaro e non contestato la serie di gravi intemperanze fisiche e verbali di tifosi del
Giulianova per tutto l’arco della gara. Per contro, l’esame dei contenuti del reclamo
evidenzia solamente affermazioni di ordine generale che nel concreto nulla hanno a che
vedere con tali comportamenti illeciti.
Per quanto sopra la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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