Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’22/01/03 n. 135 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA MASSAGGIATORE SANTE SIMONE FINO A TUTTO IL 31 MAGGIO 2003 (C.U. N.120 DEL 7/1/2003 GARA TARANTO-SAMBENEDETTESE DEL 5/1/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’22/01/03 n. 135 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA MASSAGGIATORE SANTE SIMONE FINO A TUTTO IL 31 MAGGIO 2003 (C.U. N.120 DEL 7/1/2003 GARA TARANTO-SAMBENEDETTESE DEL 5/1/2003). Con la delibera indicata in epigrafe il massaggiatore Sante Simone (Taranto Calcio srl) è stato squalificato dal Giudice Sportivo fino al 31 Maggio 2003 perché al termine della gara nella fase del rientro agli spogliatoi colpiva con un calcio ad una gamba un atleta ospite, cagionando conseguentemente una colluttazione fra i calciatori delle due squadre, che veniva sedata dall’intervento delle forze dell’ordine. Per ottenere una riduzione della sanzione ha proposto reclamo la società ammettendo il fatto proprio addebitato al massaggiatore in proposito del quale ha sostenuto trattarsi di un fatto involontario dovuto alla calca formatasi al rientro delle squadre negli spogliatoi. La tesi della reclamante non può essere accolta giacchè dal rapporto del commissario di campo si evince che al termine della gara il sig. Simone Sante ha colpito con un calcio alla gamba un calciatore della compagine antagonista, provocando una rissa fra gli atleti sedata dall’intervento delle forze dell’ordine. La responsabilità del tesserato è dunque certa, tuttavia, sulla scorta del metro sanzionatorio costantemente applicato da questa Commissione il reclamo può essere accolto quanto all’entità della squalifica, ridotta come in dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica al massaggiatore Sante Simone (Taranto Calcio S.r.l.) fino a tutto il 15 Aprile 2003. La tassa non va addebitata.
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