Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. SORA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE CALCIATORE PANTALEO ROCA (DELIBERA G.S. COM. UFF. N.44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 – GARA TERAMO – SORA DEL 10 OTTOBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. SORA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE CALCIATORE PANTALEO ROCA (DELIBERA G.S. COM. UFF. N.44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 - GARA TERAMO – SORA DEL 10 OTTOBRE 2002) La Commissione Disciplinare, su reclamo della società A.S. Sora S.r.l. avverso la squalifica per due gare del calciatore Roca Pantaleo irrogata da Giudice Sportivo con decisione del 10.10.2002 in occasione della gara Teramo – Sora del 9.10.2002: - sentito il calciatore Roca, che si è riportato a quanto contenuto nel reclamo; ritenuto: - che dal rapporto ufficiale dell’arbitro risulta senza tentennamenti che il calciatore, rientrando negli spogliatoi a fine gara, rivolgeva alla terna arbitrale epiteti ingiuriosi; - la reclamante non apporta alcun elemento concreto che possa smentire le risultanze del rapporto, sostenendo versione dei fatti in contrasto con lo stesso; - che pertanto la tesi sostenuta dalla reclamante si ravvisa infondata. Per questi motivi, la Commissione D E L I B E R A di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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