Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE CASTORINA GIANPAOLO (A.C. AREZZO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE (DELIBERA G.S. N. 44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 – GARA CESENA – AREZZO DEL 9 OTTOBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE CASTORINA GIANPAOLO (A.C. AREZZO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE (DELIBERA G.S. N. 44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 - GARA CESENA – AREZZO DEL 9 OTTOBRE 2002) La Commissione Disciplinare, su reclamo del calciatore Gianpaolo Castorina dell’A.C. Arezzo S.r.l. avverso la squalifica per due gare inflittagli dal Giudice Sportivo con decisione del 10.10.2002 in ordine alla gara Cesena – Arezzo del 9.10. 2002; ritenuto: - che l’episodio riferito nel suo rapporto dall’arbitro non può ricondursi all’ipotesi di atti idonei a provocare danno , e comunque di violenza, ma solo definirsi gesti reciproci di strattonamento finalizzati al contendersi la palla dopo la segnatura di una rete al fine di tardare la ripresa del gioco; - che pertanto appare sanzione sufficiente la squalifica per una sola giornata, tenuto altresì conto dell’avvenuta espulsione del calciatore. Per questi motivi, la Commissione D E L I B E R A di ridurre ad una sola gara la squalifica inflitta. La tassa non va addebitata.
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