Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’25/09/02 n. 25 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MANUEL MARCUZ E DELLA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 25 SETTEMBRE 2002 DEL DIRIGENTE RUBEN BURIANI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 10.9.2002 – gara Padova-Cesena del 9.9.2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’25/09/02 n. 25 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MANUEL MARCUZ E DELLA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 25 SETTEMBRE 2002 DEL DIRIGENTE RUBEN BURIANI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 10.9.2002 - gara Padova-Cesena del 9.9.2002) Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Manuel Marcuz e l’inibizione sino a tutto il 25 SETTEMBRE 2002 al dirigente Ruben Buriani, ha proposto reclamo la società Calcio Padova. Successivamente, con fax del 17.9.2002, la società ha rinunciato al reclamo. Va emessa, pertanto, declaratoria di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.29, comma 12 del C.G.S. con addebito della tassa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo per intervenuta rinuncia. La tassa va addebitata.
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