Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’25/09/02 n. 25 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO 90 S.R.L. AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 16 OTTOBRE 2002 DEL DIRIGENTE CIAMBELLA FERDINANDO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 10.9.2002 – gara Viterbese-Avellino dell’ 8.9.2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’25/09/02 n. 25 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. VITERBESE CALCIO 90 S.R.L.
AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 16 OTTOBRE 2002 DEL
DIRIGENTE CIAMBELLA FERDINANDO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del
10.9.2002 – gara Viterbese-Avellino dell’ 8.9.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha inibito sino a
tutto il 16.10.2002 il dirigente della Viterbese Ciambella Ferdinando,
adottando la seguente motivazione: “perché espulso per comportamento
gravemente offensivo verso l’arbitro prima del termine della gara; perché
espulso a fine gara, si portava unitamente ad altra persona non autorizzata
nello spogliatoio dell’arbitro e rivolgeva ulteriori frasi offensive al direttore di
gara (sanzione aggravata per la qualità di dirigente addetto all’arbitro)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo una
riduzione della sanzione. A sostegno del gravame ha dedotto l’apprezzabile
comportamento tenuto dal Ciambella al termine della gara, che ha
accompagnato in auto gli assistenti arbitrali, ed ha sostenuto che le frasi
offensive negli spogliatoi sarebbero state pronunciate dalla persona in sua
compagnia.
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che la sanzione
inflitta dal primo Giudice debba essere confermata. Non vi è dubbio che le
frasi pronunciate dal Ciambella nel corso della gara siano state di grave
offensività solo che si ponga mente alla espressione “disonesto”, per la quale
meritò la giusta espulsione. Anche il successivo episodio avvenuto nello
spogliatoio arbitrale ha indubbie connotazioni offensive: dal referto di gara
risulta che il Ciambella ha reiterato l’espressione “disonesto” ad ha poi
aggiunto altra parola di valenza pesantemente ingiuriosa quale “bastardo”.
La gravità delle offese, la reiterazione del comportamento
antiregolamentare e la qualifica specifica del dirigente inducono la
Commissione a ritenere giusta la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Il reclamo va, quindi, respinto con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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