Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 170 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORI BONADEI FABIO E CAGNALE ALESSANDRO ED AMMENDA DI € 2.250,00 (C.U. N.157/C DEL 11/2/2003 GARA ALBINOLEFFE-PISA DEL 9/2/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 170 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORI BONADEI FABIO E CAGNALE ALESSANDRO ED AMMENDA DI € 2.250,00 (C.U. N.157/C DEL 11/2/2003 GARA ALBINOLEFFE-PISA DEL 9/2/2003). La società Pisa Calcio S.p.a. ha presentato reclamo avverso tre delibere del Giudice Sportivo e i motivi del gravame sono stati illustrati anche all’odierna riunione. La prima delibera riguarda la società, sanzionata con un’ammenda di 2.250,00 euro “perchè propri sostenitori in campo avverso lanciavano sul terreno, prima e durante la gara, fumogeni ed altri oggetti, tra cui bacchette di legno e bottiglie; in due occasioni i lanci di cui sopra si facevano particolarmente fitti, tali da impedire lo svolgimento delle azioni e costringevano l'arbitro a breve sospensione del gioco; contro il direttore di gara erano scagliati, altresì una bacchetta da tamburo, monetine e sassi che lo colpivano alla schiena ed alle gambe, senza conseguenze; al termine, altri lanci contro la terna, senza colpire.” Avuto riguardo alla circostanza che i fatti si sono verificati in campo avverso e che non hanno comportato danni fisici, la Commissione stima equo ridurre la sanzione a 1.000,00 euro di ammenda. Nei confronti di Fabio Bonadei il Giudice Sportivo ha deliberato due gare di squalifica “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale” nel corso della gara. Il comportamento descritto negli atti ufficiali è di consistente gravità e non assume rilievo la circostanza enunciata nel reclamo, riguardo al momento in cui l’episodio si è verificato. Pertanto, congrua è la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per una condotta offensiva e minacciosa. Per quanto attiene al calciatore Alessandro Cagnale, la Commissione ritiene che la squalifica di due gare debba essere ridotta ad una, perchè dal supplemento di rapporto emerge che l’atto di violenza è stato posto in essere in azione di gioco, secondo, appunto, l’assunto difensivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di ridurre l’ammenda a carico della società Pisa Calcio S.p.a. a 1.000,00 euro; di ridurre ad una gara effettiva la squalifica del calciatore Cagnale Alessandro; di respingere il reclamo riguardante il calciatore Bonadei Fabio. La tassa non va addebitata.
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