Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 29 OTTOBRE 2002 DELL’ALLENATORE BRAGLIA PIERO (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 52/C DEL 22.10.2002 – GARA CHIETI-GIULIANOVA DEL 22.10.2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO LA
SQUALIFICA FINO AL 29 OTTOBRE 2002 DELL’ALLENATORE BRAGLIA
PIERO (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 52/C DEL 22.10.2002 - GARA
CHIETI-GIULIANOVA DEL 22.10.2002) PROCEDURA D’URGENZA
Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha
squalificato sino a tutto il 29.10.2002 l’allenatore del Calcio Chieti “per
comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso)”, ha
proposto reclamo la società contestando l’addebito e chiedendo in tesi la
revoca della sanzione, con l’assunto che l’arbitro posizionato in modo non
ottimale rispetto alla panchina avrebbe erroneamente attribuito al Braglia la
frase da altri pronunciata, e in ipotesi la commutazione della squalifica in
diffida o in ammenda, con l’assunto che si tratterebbe comunque di una
protesta scevra di parole offensive o blasfeme.
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che il gravame
non possa essere accolto.
Risulta dal referto di gara dell’arbitro che al 31° del secondo tempo il
Braglia, uscito dall’area tecnica, ha urlato “che c….. fischi” completando la
frase con una parola blasfema.
Alla stregua di tale risultanza pare alla Commissione che la delibera
impugnata non sia suscettibile di censure sia in punto di responsabilità sia in
punto di sanzione: ed infatti, quanto alla sanzione è da ritenere che la stessa
sia non solo adeguata all’entità della infrazione, ma anche rispettosa del
consueto parametro sempre adottato da questo organo disciplinare per i
comportamenti irriguardosi nei confronti degli ufficiali di gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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