Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CHERUBINI GIANLUCA (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA BENEVENTOCHIETI DEL 13.10.2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CHERUBINI GIANLUCA (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA BENEVENTOCHIETI DEL 13.10.2002) Con la delibera indicata in epigafe, il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Gianluca Cherubini del Calcio Chieti la squalifica per due gare per atto di violenza verso l’avversario Alberto Nocerino al termine del primo tempo. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che al termine del primo tempo il tesserato Pasquale Suppa, colpito anche con un calcio alle gambe da un inserviente, avrebbe subito l’aggressione di alcuni calciatori del Benevento, e che il Cherubini sarebbe intervenuto in aiuto del compagno per sottrarlo all’accerchiamento degli antagonisti, per cui il colpo visto dall’arbitro, e cioè il gesto all’indirizzo del calciatore Nocerino, non sarebbe stato portato con intenzioni violente ma con intenti protettivi finalizzati ad allontanare l’avversario. All’esito dell’odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo possa essere accolto. Dal referto dell’assistente arbitrale emerge che effettivamente alla fine del primo tempo, nel tunnel degli spogliatoi, il calciatore Suppa è stato colpito con un pugno in pieno volto dal calciatore beneventano, per cui non si può escludere, alla stregua della suddetta risultanza, che il Cherubini sia intervenuto con l’intento di difendere il compagno Suppa e che l’atto da lui compiuto, e cioè il pugno vibrato al Nocerino che è pur sempre qualificabile “atto di violenza”, sia attenuato in punto di gravità e giustifichi la riduzione della squalifica ad un solo turno. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo riducendo ad una gara la squalifica. La tassa non va addebitata.
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