Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA A TESSERATI (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA LANCIANO-TARANTO DEL 13.10.2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA A TESSERATI (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA LANCIANO-TARANTO DEL 13.10.2002) Con fax del 15 ottobre 2002 la SS Lanciano ha preannunciato reclamo 60/215 per la squalifica inflitta dal G.S. ai propri tesserati nel C.U. n. 47/C del 15.10.2002. Successivamente la S.S.Lanciano non ha fatto seguito al preannuncio di reclamo per cui si impone la dichiarazione di inammissibilità con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va addebitata.
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