Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MELUCCI MASSIMO ED AMMENDA DI € 5.000,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA CARRARESE-SPEZIA DEL 13.10.2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MELUCCI MASSIMO ED AMMENDA DI € 5.000,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA CARRARESE-SPEZIA DEL 13.10.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore Massimo Melucci dello Spezia perché al termine della gara Carrarese-Spezia del 13.10.2002, unitamente ad altri tesserati non identificati urlanti invettive, ha spinto da tergo un agente della Polizia Municipale in servizio d’ordine pubblico; con la stessa delibera ha inflitto alla società l’ammenda di € 5.000,00 per lancio di bengala prima, durante e al termine della gara senza colpire, per spinte e strattonate al vigile urbano, attinto con calci alle gambe, per danneggaiemtno di una struttura dello stadio colpita con un pugno. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società al fine di ottenere la riduzione della sanzione inflitta al calciatore e la congrua decurtazione della ammenda irrogatale. Al riguardo ha dedotto che il Melucci si sarebbe limitato, a causa dell’ambiente affollato e angusto, con un gesto istintivo a sospingere da tergo il vigile urbano, mentre due calciatori di riserva della medesima società avrebbero strattonato ed attinto il suddetto vigile con due calci alle gambe. All’esito della odierna riunione, tenutasi alla presenza del calciatore e del difensore della società, ritiene la Commissione che il reclamo non possa trovare accoglimento. La circostanza che il comportamento del Melucci nei confronti del vigile urbano sia stato sicuramente meno violento di quello dei suoi compagni di squadra, secondo le emergenze del rapporto del Commissario di Campo, non consente di ridurre la squalifica, dovendosi comunque attribuire al Melucci una spinta da tergo che va qualificata indubbiamente atto di violenza. Del pari non sussistono motivi validi per ridurre l’ammenda inflitta alla società, data la reiterazione ad opera dei sostenitori spezzini di comportamenti antiregolamentari posti in essere in campo avverso prima, durante e dopoo la fine della gara, allorchè, nel raggiungere la stazione ferroviaria sotto la scorta della polizia, hanno effettuato il lancio di un bengala ad altezza d’uomo contro i tifosi della Carrarese. Si impone quindi la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it