Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 122 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 122 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DIRIGENTE BATTAGLIONI GIACOMO (FERMANA CALCIO S.P.A.)
AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 21 GENNAIO 2003 (DELIBERA G.S. C.U.
N.113/C DEL 24/12/2002 GARA FERMANA-BENEVENTO DEL 22/12/2002).
Con delibera del Giudice Sportivo veniva irrogata a Giacomo Battaglioni,
presidente della Fermana Calcio S.p.a., la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 21
gennaio 2003.
Proponeva reclamo l’incolpato, eccependo: di non essersi portato
indebitamente all’interno del recinto di gioco sostando negli spogliatoi, ma di essersi
limitato – prima e dopo la gara – ad entrare nello spogliatoio della terna arbitrale per
dare il benvenuto e salutare quindi gli ufficiali di gara; di non aver proferito le parole
riportate nel rapporto dell’assistente arbitrale, ma le altre riportate nell’atto di reclamo;
che l’assistente Di Cesare non poteva aver sentito le parole pronunciate dal
Battaglioni nello spogliatoio mentre si rivolgeva all’arbitro, perché sotto la doccia;
che, infine, il Foglietti non aveva assistito all’episodio di cui alla nota integrativa al
referto datata 23/12/2002 dell’assistente arbitrale, perché era in compagnia
dell’arbitro.
All’odierna riunione era presente l’incolpato, che si riportava all’atto di reclamo
chiedendo di sentire il direttore di gara sugli episodi di cui al provvedimento
sanzionatorio.
Osserva la Commissione che il fatto risulta provato dal dettagliato rapporto
dell’assistente arbitrale e dalla relativa nota integrativa, atti questi ufficiali e di fede
privilegiata, che rendono superfluo – stante la sua linearità e chiarezza –
l’approfondimento istruttorio richiesto dal Battaglioni.
La particolare conformazione dei locali adibiti a spogliatoio della stadio d
Fermo – comunicanti con i locali amministrativi e la sala stampa – e la effettiva
modestia del primo episodio riportato nel provvedimento sanzionatorio irrogato al
Battaglioni dal Giudice Sportivo, giustificano la riduzione della sanzione inflitta nella
misura indicata nel dispositivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’inibizione al dirigente Battaglioni
Giacomo (Fermana Calcio S.p.a.) fino a tutto il 15 gennaio 2003.
La tassa non va addebitata.