Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 122 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 122 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE LEONE CARMINE (DELIBERA G.S. C.U. N. 104/C DEL 17.12.2002 GARA CROTONE – CHIETI DEL 15.12.2002) Avverso la squalifica per tre giornate di gare inflitte dal Giudice Sportivo con sua delibera n. 104/C del 17.12.2002 nei confronti del proprio calciatore Leone Carmine, perché a gioco fermo, avvicinandosi al diretto avversario lo colpiva con una gomitata all’addome provocandone la caduta a terra e l’intervento dei sanitari”, la società F.C. Crotone S.r.l. propone reclamo trasmesso a questa Commissione Disciplinare il 21.12.2002. Nelle proprie deduzioni scritte la società istante evidenzia in sintesi che l’intervento del proprio calciatore sull’avversario, nelle concitate fasi finali e con la squadra ospite tesa al recupero del risultato, sarebbe solo il frutto della foga agonistica e sullo slancio di una precedente azione. Egualmente, la gomitata all’addome non si configurerebbe pertanto come un atto di violenza in grado di produrre menomazioni apprezzabili, come d’altra parte emerge dal rapporto di gara con riferimento all’entità delle cure prestate ed alla prosecuzione del gioco del calciatore colpito. Si richiede poi di valutare l’ipotesi di un eventuale supplemento di rapporto arbitrale e, facendo riferimento a pregressa recente casistica di questa Commissione, la società conclude auspicando la riduzione della squalifica in via principale ad una, ed in via subordinata a due giornate. Alla riunione odierna è presente l’Avv. Pier Paolo Acri, mandatario del Presidente della società istante, il quale si rifà sostanzialmente ai contenuti della memoria scritta. Anche dopo la visione del supplemento di rapporto da parte del giudice di gara, supplemento accordato dalla Commissione, l’Avv. Pier Paolo Acri insiste per l’accoglimento della domanda prima o di quella in via subordinata. Orbene, l’attento esame degli atti ufficiali di gara, ivi compreso il supplemento di cui è cenno sopra, porta ad evidenziare in effetti che a gioco fermo e senza contesa per il recupero del pallone il calciatore Leone colpiva l’avversario creandogli un lieve problema di respirazione, senza fuoriuscita di sangue o altro danno fisico visibile, il che richiedeva un intervento dei sanitari di circa quaranta secondi con successiva regolare ripresa della gara. Per quanto sopra questa Commissione D e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a due gare effettive al calciatore Leone Carmine (F.C. Crotone Calcio S.r.l.). La tassa non va addebitata.
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