Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANASTASIA

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANASTASIA Con nota datata 15 Novembre 2001 il Presidente della Lega Professionisti Serie C ha deferito a questa Commissione la società A.C. Sant’Anastasia per avere consentito al calciatore Francesco Caliento di partecipare alla gara Sant’Anastasia – Cavese disputata il giorno 9 settembre 2001, pur non avendo ricevuto dalla stessa Lega il visto di esecutività alla domanda di tesseramento di quel calciatore, così violando le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 206/501 del 22/6/2001 nonché l’art. 12/5/a del Codice di Giustizia Sportiva. A seguito della lettera di contestazione dei fatti suesposti, inviata con data 6/7/2002 dal Presidente di questa Commissione, la Società A.C. Sant’Anastasia ha presentato le proprie deduzioni a difesa con nota datata 18/7/2002. Alla riunione odierna nessuno è comparso per la società Sant’Anastasia. Dal rapporto arbitrale della menzionata gara, acquisito agli atti, è dunque risultato che a tale gara ha partecipato per la società Sant’Anastasia il calciatore Francesco Caliendo ed inoltre che tale gara si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore della S.S. Cavese. Dall’ulteriore documentazione acquisita è risultato inoltre che la Lega mai ha concesso il visto di esecutività al tesseramento di quel calciatore a favore della società Sant’Anastasia, la quale nelle proprie deduzioni non ha negato il fatto contestato. Pertanto, mentre nel citato Comunicato Ufficiale n. 206/501 del 22.6.2001 è prescritto che un calciatore non possa essere richiesto di alcuna prestazione prima che la Lega conceda il visto di esecutività al relativo tesseramento, l’art. 12/5/a del Codice di Giustizia Sportiva sanziona la violazione di tale disposizione con la perdita della gara. Orbene la condotta tenuta dalla società Sant’Anastasia, integra la violazione contestata; tuttavia, la prevista sanzione è nella specie inapplicabile, in considerazione del risultato della gara, in cui la violazione si è verificata, già negativo per la detta società. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a non essere luogo a provvedere, in quanto la prevista sanzione è inapplicabile, stante il risultato della gara.
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