Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO Su deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti di Serie C è stata contestata all’U.S. Avellino la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver rilasciato dichiarazione liberatoria non veritiera né autentica del calciatore Luigi Artiaco. Nelle forme e nei termini di rito perveniva memoria difensiva dell’U.S. Avellino, nella quale si sosteneva l’impossibilità di poter controdedurre alla contestazione formulata, essendosi succeduti ben due assetti proprietari rispetto alla data dei fatti e si chiedeva pertanto una valutazione serena del caso. Alla riunione del 26 luglio 2002 nessuno era presente. Osserva la Commissione che il fatto risulta pienamente provato dagli atti di causa. Dalla lettura della decisione del Collegio Arbitrale presa alla riunione del 15 febbraio 2002 (Com.Uff. n. 27/C.A. del 2 marzo 2002) si legge infatti che il calciatore Artiaco ha disconosciuto l’autenticità della dichiarazione liberatoria e che in proposito nulla ha eccepito o controdedotto l’U.S. Avellino; tanto è sufficiente per ritenere pienamente provato il fatto oggetto di contestazione. Ritiene la Commissione equo irrogare la sanzione indicata in dispositivo, alla luce della circostanza che il fatto si riferisce ad assetto proprietario e gestionale della società diverso dall’attuale. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Avellino la sanzione dell’ammenda di euro 500,00.
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