Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO Su deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti di Serie C è stata contestata al Foggia Calcio la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto risoluzione consensuale contenente dichiarazione liberatoria non veritiera del calciatore Carlo Ricchetti. Nelle forme e nei termini di rito perveniva memoria difensiva del Foggia Calcio, nella quale si richiamava l’atto di risoluzione consensuale del contratto sottoscritto dal calciatore in data 11 ottobre 2001, nel quale società e calciatore dichiaravano di nulla avere a che pretendere reciprocamente e concludeva pertanto chiedendo il proscioglimento dall’incolpazione contestata. Alla riunione del 26 luglio 2002 nessuno era presente. Osserva la Commissione che il fatto risulta pienamente provato in via documentale dagli atti di causa. Esiste infatti documento di soli due giorni successivi rispetto a quello invocato da parte difesa e precisamente scrittura privata in data 13 ottobre 2001 a firma del presidente del Foggia Calcio, di riconoscimento di debito in capo alla società e nei confronti del calciatore per un importo netto di oltre lire 30.000.000; tanto rende, ovviamente, pienamente provato il fatto oggetto di contestazione, essendo palesemente falsa la dichiarazione liberatoria sottoscritta nell’atto di risoluzione consensuale del contratto a fronte del riconoscimento di debito richiamato. Ritiene la Commissione equo irrogare la sanzione indicata in dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società Foggia Calcio la sanzione dell’ammenda di euro 500,00.
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