Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI EUGENIO NICOLETTI (TESSERATO F.C. POGGESE 1915/1999)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIOVANNI SARTORI (DIRETTORE SPORTIVO CHIEVO VERONA A.C.) SIMONE SANTIN (TESSERATO CARRARESE CALCIO GIA’ TESSERATO CHIEVO VERONA A.C.) SIMONE PERETTI (TESSERATO A.C. LEGNAGO SALUS GIA’ TESSERATO CHIEVO VERONA A.C.) E DELLA SOCIETA’ CHIEVO VERONA A.C. In data 3 ottobre 2001 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione: - Giovanni Sartori direttore sportivo del Chievo Verona A.C.; - Simeone Santin calciatore tesserato della Carrarese Calcio, già tesserato per il Chievo Verona A.C.; - Simone Peretti calciatore tesserato della A.C. Legnago Salus già tesserato per il Chievo Verona A.C.; - La società Chievo Verona A.C.. Per rispondere: - i primi tre della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C, per avere in corso fra di loro e nelle rispettive qualifiche sopra evidenziate predisposto una convenzione con il Giorgione Calcio con la quale si simulava fra le parti una comproprietà dei due calciatori, al fine di eludere i limiti imposti dall’art. 38 del Regolamento della Lega e di acquisire da parte della società Giorgione Calcio un premio di valorizzazione non dovuto perché inesistente; - la società della violazione di cui all’art. 2 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti addebitati ai suoi tesserati. Nel deferimento citato, il Procuratore faceva riferimento alla nota a lui indirizzata dal curatore del fallimento della società Giorgione Calcio il quale nel corso della sua attività istruttoria, veniva a conoscenza di una scrittura privata non resa nota alla Lega tra la fallita società e la società Chievo Verona con la quale veniva simulata tra le due società una comproprietà dei due calciatori Simone Santin e Simone Peretti stabilendo, inoltre a favore della Giorgione Calcio un premio di valorizzazione legato alla presenza dei citati calciatori in gare ufficiali di campionato. Nel corso dell’udienza tenutasi presso la sede della Lega il 27 luglio 2002 il rappresentante della Procura dott. Stefano Palazzi, chiedeva l’inibizione per mesi quattro del dirigente Giovanni Sartori, la squalifica dei calciatori Santin e Peretti sino al 30 settembre 2002 e l’ammenda di euro 4.000,00 a carico della società Chievo nulla potendo contestare alla società Giorgione per l’intervenuto fallimento, nonché all’allora direttore della Giorgione, Claudio Capuzzo in quanto non più tesserato della F.I.G.C. Nella sua memoria difensiva del 22 luglio 2002 la società Chievo contestava la ricostruzione dei fatti così come accertati dalla Procura Federale, ritenendo non provato che il consenso intervenuto tra le parti tendesse al trasferimento temporaneo dei calciatori e che in definitiva tale accordo non avesse il carattere di anti-giuridicità descritto nell’impianto accusatorio. Nella sua memoria, la società Chievo avanzava formale istanza di escussione del curatore fallimentare del Giorgione al fine di acquisire ulteriori elementi necessari alla definizione del procedimento di cui trattasi e, in via subordinata, l’assoluzione per intervenuta prescrizione. Deve questa Commissione, innanzitutto, respingere la richiesta di prescrizione considerato che i fatti di cui trattasi sono intervenuti nel luglio 1999 e che durante questo tempo è intervenuta la proroga dei termini prevista dal Codice di Giustizia Sportiva nei casi di atti interrottivi degli Organi disciplinari. Ritiene, inoltre questa Commissione che per appurare compiutamente i fatti sia necessario accogliere la richiesta del Chiedo e acquisire la testimonianza del collaboratore dell’Ufficio Indagini Biagio Martino, che raccolse in data 21 dicembre 2000 le dichiarazioni del Sartori. Per questi motivi su esposti, la Commissione Disciplinare o r d i n a l’acquisizione delle testimonianze del Rossetti, a cura della richiedente Chievo Verona, e del Martino rinviando ad apposita determinazione presidenziale la fissazione della data dell’udienza.
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