Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANTONIO MASCHIO (TESSERATO FERMANA CALCIO)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANTONIO MASCHIO (TESSERATO FERMANA CALCIO) Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 4 Marzo 2002 si contesta al calciatore Antonio Maschio tesserato della Fermana Calcio la violazione di cui all’art. 1 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 11 co. 2 del Regolamento per l’esercizio della Attività di Dirigente di calciatori per non aver provveduto al pagamento dei compensi pattuiti ai componenti del Collegio Arbitrale così come stabilito nel lodo arbitrale del 22.1.2001 ratificato dalla Commissione Procuratori Sportivi in data 13.2.2001. Alla riunione odierna è presente in rappresentanza della Procura Federale il Dr. Stefano Palazzi. L’incolpato non è presente nè in via personale nè attraverso un proprio legale rappresentante nè risulta prodotta alcuna memoria difensiva. Nel proprio intervento il Dr. Palazzi sottolinea come risulti in modo non equivoco il fatto oggettivo del mancato adempimento alla esecuzione del lodo arbitrale di cui sopra; esiste pertanto a suo carico responsabilità oggettiva ed automatica. IL Dr. Palazzi al termine del proprio intervento ha richiesto per il calciatore la squalifica a tutto il 10 settembre 2002. Ritenendo non equivoci i fatti così come descritti e documentati la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Antonio Maschio la sanzione della squalifica a tutto il 10 settembre 2002.
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