Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE CASCIANA (VICE PRESIDENTE GELA J.T.) E DELLA SOCIETA’ GELA J.T.

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE CASCIANA (VICE PRESIDENTE GELA J.T.) E DELLA SOCIETA’ GELA J.T. Su deferimento del Procuratore Federale del 25 Ottobre 2001, si contesta a: 1) Giuseppe Casciana, Vice Presidente della società Gela J.T. S.r.l.; 2) Gela J.T. S.r.l.; - al primo: la violazione dell’art. 3 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro dell’incontro Gela – Sora del 29.1.2001 e della classe arbitrale, attribuendo al primo; A) la percezione di denaro o di altra utilità per compiere nel corso della direzione di gara atti contrari ai suoi doveri di lealtà e impossibilità; B) facendo richiesta di indagini patrimoniali sui direttori di gara e sui loro assistenti; - alla seconda: la violazione dell’art. 3 co. 2 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Vice Presidente Alla riunione odierna in rappresentanza della Procura Federale è presente il Dott. Stefano Palazzi. Nessun esponente è invece presente per conto della società Gela J. T., la quale pur tuttavia ha fatto pervenire una memoria difensiva datata 17 luglio 2002 prot. 407 dalla quale risulta che sui fatti sopra ascritti la Commissione Disciplinare ha già emesso sentenza in data 28 ottobre 2001 allegandone il contenuto. Sulla base di quanto immediatamente sopra, il rappresentante della Procura Federale dopo un esame del documento medesimo ha richiesto senz’altro il non doversi procedere per precedente giudicato. Esaminato a sua volta quanto pervenuto dalla società Gela J.T. ed asseverandone il contenuto, la Commissione d e l i b e r a non doversi procedere per precedente giudicato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it