Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ETTORE SETTEN (PRESIDENTE PRO-TEMPORE TREVISO F.C. 1993) DELLA SOCIETA’ TREVISO F.C. 1993 E DI ROBERTO COLUSSI (GIA’ CALCIATORE DILETTANTE TESSERATO U.S. SEVEGLIANO E ATTUALMENTE TESSERATO A.C. THIENE)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2001-2002
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ETTORE
SETTEN (PRESIDENTE PRO-TEMPORE TREVISO F.C. 1993) DELLA
SOCIETA’ TREVISO F.C. 1993 E DI ROBERTO COLUSSI (GIA’
CALCIATORE DILETTANTE TESSERATO U.S. SEVEGLIANO E
ATTUALMENTE TESSERATO A.C. THIENE)
Gli addebiti mossi al signor Setten Presidente pro-tempore della
Treviso F.C. 1993 e alla società Treviso F.C. 1993 non appaiono trovare
conferma.
Devesi preliminarmente rilevare che il contestato contratto triennale fra
la società Treviso e il calciatore Colussi Roberto, sarebbe stato sottoscritto nel
maggio 2001. Sul punto la società osserva che in tale epoca l’incolpato signor
Setten “non rivestiva alcuna carica sociale” essendo stato nominato
Presidente della società incolpata solo in data 19 luglio 2001 senza che prima
avesse mai rivestito carica alcuna.
La Commissione, verificati gli atti di Lega che si allegano in copia alla
presente delibera, deve dare atto della esattezza della deduzione difensiva.
Il Signor Setten non risulta infatti aver ricoperto alcuna carica nella
società Treviso se non a partire dal 19 luglio 2001.
Costui quindi non ha potuto sottoscrivere in veste di Presidente alcun
contratto con il calciatore dilettante Roberto Colussi.
Questa Commissione ritiene comunque di affrontare il problema
attinente all’elemento materiale della contestazione: la esistenza o meno di un
contratto fra la società Treviso e il calciatore Colussi.
Di tale circostanza se ne viene a conoscenza attraverso la
dichiarazione del signor Luigino Sabot dirigente della U.S. Savignano
convocato dall’Ufficio Indagini a seguito di quanto da lui dichiarato in una
intervista rilasciata al quotidiano “Il Gazzettino” dell’11 Agosto 2001.
Tra le cose costui riferiva di essere venuto a conoscenza che Roberto
Colussi aveva sottoscritto, in circostanza di campionato cui partecipava il
Savignano società per la quale era tesserato come calciatore un contratto
triennale con la società Treviso peraltro non depositato in Lega.
Riferiva altresì che tale circostanza gli era stata confermata dal Colussi
medesimo.
In mancanza di qualsiasi elemento di riscontro e ben potendosi la
dedotta conferma verbale ricevuta dal Sabot essere una millanteria del
Colussi resa al fine di valorizzare all’interno della società la sua posizione in
ordine al calcio mercato, questa Commissione nutre seri dubbi, non in
relazione alla attendibilità del Sabot ma alla sincerità del Colussi, tanto più
che il medesimo si è reso contumace, pur avendo smentito con una memoria
in maniera categorica di aver mai intrattenuto rapporti con il Treviso; ed infine
la società Savignano cede il proprio calciatore senza aver tenuto alcun
contratto con il Treviso; trasferendo il medesimo, a titolo definitivo alla società
Thiene. Sono questi tutti elementi che non consentono un giudizio di certezza
del contratto così come contestato.
All’insussistenza dell’elemento materiale consegue la dichiarazione di
non responsabilità degli incolpati perché il fatto non sussiste.
Per quanto attiene alla contestazione mossa al Colussi sub c) si
dichiara di non doversi procedere perché già giudicato dalla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il Sig. Ettore Setten e la società Treviso F.C. 1993
perché il fatto non sussiste;
d i c h i a r a
non doversi procedere nei confronti del calciatore Roberto Colussi
perché già giudicato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Veneto.
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