Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“2001-2002 Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ FOGGIA CALCIO E S.S.C. GIUGLIANO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“2001-2002 Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA' FOGGIA CALCIO E S.S.C. GIUGLIANO In data 22 Maggio 2001 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione le società Foggia Calcio e S.S.C.Giugliano per rispondere della violazione di cui all’art. 6 del C.G.S. perpetrata durante lo svolgimento della gara Giugliano-Foggia del 29 Aprile 2001. Nel deferimento citato, il Procuratore affermava, difatti, che al termine del primo tempo della gara citata i tifosi del Foggia avevano iniziato il lancio di piccole pietre e altri oggetti contro i tifosi del Giugliano che, a loro volta, avevano risposto con altri lanci di oggetti. Nel corso dell’odierno dibattimento il rappresentante della Procura ha confermato la ricostruzione dei fatti così come descritta dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, concludendo con la richiesta dell’irrogazione della sanzione di lire 3 milioni per il Foggia e di lire 1 milione e cinquecentomila per il Giugliano. Con memoria del 17 Novembre 2001 la società sportiva Calcio Giugliano controdeduceva che i propri tifosi si erano limitati ad una “brevissima e inconsistente reazione”. Alla luce degli elementi ad essa sottoposti e sulla base degli atti ufficiali di gara, ritiene questa Commissione che il comportamento dei tifosi delle società abbia mantenuto quei caratteri di pericolosità sanzionati dall’ordinamento e che le predette società ne debbano rispondere a titolo di responsabilità prevista dall’art.62 delle N.O.I.F. Per i motivi su esposti, la Commissione Disciplinare i r r o g a la sanzione di euro 1.500 (L.2.904.405) per il Foggia e di euro 750 (L. 1.452.202) per il Giugliano
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