Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“2001-2002 Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ FOGGIA CALCIO E S.S.C. GIUGLIANO
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“2001-2002
Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE
SOCIETA' FOGGIA CALCIO E S.S.C. GIUGLIANO
In data 22 Maggio 2001 il Procuratore Federale deferiva innanzi a
questa Commissione le società Foggia Calcio e S.S.C.Giugliano per
rispondere della violazione di cui all’art. 6 del C.G.S. perpetrata durante lo
svolgimento della gara Giugliano-Foggia del 29 Aprile 2001.
Nel deferimento citato, il Procuratore affermava, difatti, che al termine
del primo tempo della gara citata i tifosi del Foggia avevano iniziato il lancio di
piccole pietre e altri oggetti contro i tifosi del Giugliano che, a loro volta,
avevano risposto con altri lanci di oggetti.
Nel corso dell’odierno dibattimento il rappresentante della Procura ha
confermato la ricostruzione dei fatti così come descritta dal collaboratore
dell’Ufficio Indagini, concludendo con la richiesta dell’irrogazione della
sanzione di lire 3 milioni per il Foggia e di lire 1 milione e cinquecentomila per
il Giugliano.
Con memoria del 17 Novembre 2001 la società sportiva Calcio
Giugliano controdeduceva che i propri tifosi si erano limitati ad una
“brevissima e inconsistente reazione”.
Alla luce degli elementi ad essa sottoposti e sulla base degli atti
ufficiali di gara, ritiene questa Commissione che il comportamento dei tifosi
delle società abbia mantenuto quei caratteri di pericolosità sanzionati
dall’ordinamento e che le predette società ne debbano rispondere a titolo di
responsabilità prevista dall’art.62 delle N.O.I.F.
Per i motivi su esposti, la Commissione Disciplinare
i r r o g a
la sanzione di euro 1.500 (L.2.904.405) per il Foggia e di euro 750 (L.
1.452.202) per il Giugliano
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