Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“2001-2002 Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. RUSSI
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“2001-2002
Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA
SOCIETA' U.S. RUSSI
Su deferimento del Procuratore Federale, il Presidente della
Commissione Disciplinare ha contestato alla U.S. Russi la violazione prevista
dall'art. 6, co. 3° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 62, co. 2°
delle N.O.I.F., normativa in vigore alla data della commissione del fatto,
perché durante l’incontro Russi-Viareggio del 12.5.2001: (1) al 42° del primo
tempo, a seguito dell’espulsione del calciatore del Russi, Fabio Buscaroli,
alcuni sostenitori del Russi inveivano all’indirizzo dell’arbitro dicendogli
“Mafioso, porco e testa di cazzo”. Le offese venivano reiterate alla fine del
primo tempo; (2) successivamente, mentre il direttore di gara si accingeva a
raggiungere il terreno di giuoco all’inizio del secondo tempo, uno o due
sostenitori del Russi inveivano contro il collaboratore dell’Ufficio Indagini
“Siete dei mafiosi…., voi dell’Ufficio Indagini, siete dei mafiosi”.
All’odierna riunione è intervenuto il solo rappresentante della Procura
Federale, il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità della
società deferita e per la sua condanna ad un’ammenda di lire 3.000.000.
Esaminati i documenti ufficiali, la Commissione osserva che dalla
relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini emergono elementi tali, da far
ritenere provati i fatti addebitati, del resto non contestati dalla società deferita,
che non ha presentato alcuna memoria difensiva.
La Commissione, pertanto, considera adeguata la sanzione
dell’ammenda, come proposta dalla Procura Federale in lire 3.000.000, da
convertire per difetto in euro 1.500.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società U.S. Russi l’ammenda di euro 1.500 (L.
2.904.405).
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