Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 214 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA GIUGLIANO-PALMESE DEL 16/3/2003) CON LETTERA DI DIFFIDA (ART. 13/1 COMMA C) C.G.S.).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 214 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA GIUGLIANO-PALMESE DEL
16/3/2003) CON LETTERA DI DIFFIDA (ART. 13/1 COMMA C) C.G.S.).
Con delibera del Giudice Sportivo veniva irrogata alla società S.S. Calcio
Giugliano S.r.l. la sanzione di 3.000,00 euro di ammenda “per lancio in campo di
numerosi petardi di notevole potenza, senza conseguenze; perchè un isolato
spettatore scavalcata la recinzione e si portava sul terreno di gioco aggredendo un
calciatore ospite, che colpiva successivamente allontanandosi; il calciatore colpito
non riportava alcun danno (recidiva, lettera diffida, art.13/1 comma c) C.G.S.)”.
Presentava reclamo la società, protestando la severità dell’irrogata sanzione e
ritenendo che dovesse essere ragionevolmente ridimensionato il fatto compiuto dallo
spettatore entrato sul terreno di gioco.
All’odierna riunione era presente l’amministratore unico della società, assistito
dal legale di fiducia, che si riportava all’atto di reclamo.
Osserva la Commissione che il reclamo merita parziale accoglimento.
La gravità dei fatti (lancio in campo di numerosi petardi ed ingresso di uno
spettatore sul terreno di gioco con conseguente aggressione al calciatore della
squadra ospite) impone certamente il mantenimento della diffida; tuttavia la
circostanza, che il Commissario di campo fornisca una descrizione diversa dei fatti
rispetto a quella del direttore di gara di minore gravità, essendosi limitato lo
spettatore – secondo la sua versione dei fatti – solamente a dare una spinta al
calciatore avversario facendolo cadere, giustifica la riduzione dell’irrogata sanzione
nella misura indicata in dispositivo
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda a carico della società S.S.
Calcio Giugliano S.r.l. a 2.000,00 euro con lettera di diffida (art.13/1 comma c)
C.G.S.).
La tassa non va addebitata.
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