Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. IMOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE EMILIANO BETTI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 – gara Imolese-Rimini del 16.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. IMOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE EMILIANO BETTI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 - gara Imolese-Rimini del 16.9.2001) Reclamando nei modi e nei termini rituali avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Emiliano Betti due giornate di squalifica per avere tenuto comportamento descritto in motivazione, la società A.C. Imolese asserisce di avere l’arbitro errato nel ritenere indirizzata alla sua persona le espressioni delle quali viene fatto debito al Betti. Frasi, a cui, la reclamante assume doversi realisticamente attribuire nessun altro significato se non quello di una critica forse irriguardosa scambiata coi compagni di squadra, dell’operato arbitrale in relazione ad alcuni episodi di gioco, frutto di un personale scopo al momento dell’uscita dal campo. Sulla scorta di tale ricostruzione dei fatti chiede ridursi nella sua entità la sanzione irrogata. La doglianza non ha pregio. . Ritiene infatti la Commissione che, stante l’inequivoco tenore offensivo delle espressioni attribuite nel rapporto del direttore di gara (disonesto, incapace, e aver favorito la squadra avversaria) e sostanzialmente non smentite dalla reclamante, non assume ragione di circostanza atta ad attenuare la responsabilità del tesserato le modalità con cui il censurabile comportamento è stato da questi tenuto. Di conseguenza non risultando meritevole di censura neppure per quello che concerne l’adeguamento della sanzione, l’impugnato provvedimento deve trovare integrale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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