Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. IMOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE EMILIANO BETTI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 – gara Imolese-Rimini del 16.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. IMOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE DEL CALCIATORE EMILIANO BETTI (Delibera G.S. Com.
Uff. n. 18/C del 19.9.2001 - gara Imolese-Rimini del 16.9.2001)
Reclamando nei modi e nei termini rituali avverso il provvedimento con
cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Emiliano Betti due giornate di
squalifica per avere tenuto comportamento descritto in motivazione, la società
A.C. Imolese asserisce di avere l’arbitro errato nel ritenere indirizzata alla sua
persona le espressioni delle quali viene fatto debito al Betti.
Frasi, a cui, la reclamante assume doversi realisticamente attribuire
nessun altro significato se non quello di una critica forse irriguardosa
scambiata coi compagni di squadra, dell’operato arbitrale in relazione ad
alcuni episodi di gioco, frutto di un personale scopo al momento dell’uscita
dal campo.
Sulla scorta di tale ricostruzione dei fatti chiede ridursi nella sua entità
la sanzione irrogata.
La doglianza non ha pregio. .
Ritiene infatti la Commissione che, stante l’inequivoco tenore offensivo
delle espressioni attribuite nel rapporto del direttore di gara (disonesto,
incapace, e aver favorito la squadra avversaria) e sostanzialmente non
smentite dalla reclamante, non assume ragione di circostanza atta ad
attenuare la responsabilità del tesserato le modalità con cui il censurabile
comportamento è stato da questi tenuto.
Di conseguenza non risultando meritevole di censura neppure per
quello che concerne l’adeguamento della sanzione, l’impugnato
provvedimento deve trovare integrale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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