Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE GIUSEPPE FORNACIARI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 – gara Tricase-Palmese del 16.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. PALMESE CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE GIUSEPPE FORNACIARI
(Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 - gara Tricase-Palmese del
16.9.2001)
Con reclamo del 24.9.2001 la A.S. Palmese Calcio adiva questa
Commissione per vedere riformata la decisione adottata dal Giudice Sportivo
in data 19.9.2001 con la quale era stata irrogata al calciatore Fornaciari la
sanzione della squalifica di tre gare per avere commesso un atto di violenza a
gioco fermo e per avere rivolto all’arbitro espressioni irriguardose durante la
partita Tricase-Palmese del 16.9.2001.
Nel ricorso citato, la società riconosceva la gravità dell’atto commesso
e la sproporzione della reazione, ma chiedeva l’applicazione di una sanzione
meno severa considerato anche che il calciatore, a causa dell’espulsione
avvenuta nel primo tempo, aveva già scontato una parte di squalifica.
Il comportamento violento del Fornaciari è, comunque, non contestato
dalla ricorrente e deve inoltre, rammentarsi, alla luce degli atti ufficiali di gara,
che il successivo atteggiamento nei confronti dell’arbitro appare gravemente
irriguardoso.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, quindi, commisurata
ai fatti descritti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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