Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SIRIO SILVESTRI (F.C. PUTEOLANA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 – gara Campobasso-Puteolana del 16.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SIRIO SILVESTRI (F.C. PUTEOLANA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 - gara Campobasso-Puteolana del 16.9.2001) Avverso la squalifica per due giornate di gara inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore della Puteolana Sirio Silvestri per aver tenuto comportamento gravemente provocatorio ed offensivo verso il pubblico locale, ha interposto rituale impugnazione l’interessato. L’addebito viene puntualmente espunto dal primo giudice dal rapporto arbitrale e sintetizzato nel provvedimento impugnato. La motivazione dell’appello è redatta in maniera singolare; ma per quel che qui interessa sarà sufficiente riportare il passo conclusivo: “Non intendo contestare nulla al Sig. arbitro, ma sicuramente ha equivocato il mio gesto avendo sostenuto uno sforzo fisico e mentale non indifferente per portare a termine la gara. Gara corretta ma intensa emotivamente ed agonisticamente. Pertanto in considerazione di quanto esposto credo che la sanzione irrogatami dal Giudice Sportivo sia eccessiva in quanto l’episodio in se stesso non aveva niente di provocatorio ma di rabbia verso avversari che si erano comportati in maniera scorrettissima”. Vi è dunque in atti una confessione con una motivazione che non ha, anche se fosse vera, incidenza alcuna sulla quantificazione della sanzione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it