Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MICHELE DE SIMONE (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER TRE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 – gara Catanzaro-Frosinone del 18.2.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE MICHELE DE SIMONE (FROSINONE
CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER TRE GARE (Delibera G.S.
Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 - gara Catanzaro-Frosinone del 18.2.2002)
II calciatore Michele De Simone, tesserato della società Frosinone
Calcio, presentava reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la
quale gli era stata inflitta la squalifica per tre gare "perché assumendo
atteggiamento di protesta nei confronti dell'arbitro lo spingeva e gli rivolgeva
una frase offensiva”.
Nel rapporto dell'arbitro si legge dell'espulsione al 41° del secondo
tempo del De Simone «perché protestava spingendomi dopo una mia
decisione, dicendo “vaff …...”».
Nel suo reclamo, tendente alla riduzione della sanzione, il calciatore,
premesso un cenno sullo stato d'animo conseguente ad alcune decisioni
arbitrali, sostiene che dopo l'annullamento di una rete segnata dalla sua
squadra si era portato, insieme ad altri tre compagni, a ridosso del direttore di
gara "per manifestare ed esprimere, a braccia aperte, un incredulo dissenso,
accompagnato da un quid di tensione la cui conseguenza, nella disordinata
ressa, fu quella di pormi in contatto pettorale con il direttore di gara senza che
vi fossero trascinamenti plurimi di azioni illecite, condotte minacciose o
ingiuriose"; evidenzia che nell'occasione non vi è stato "abuso di violenza
incontrollata o impeto furioso atto a ledere" e aggiunge che l'alterato stato
psicologico portò all'uso di una "espressione colorita", entrata ormai nell'uso
comune.
Ritiene la Commissione che le argomentazioni poste a sostegno del
reclamo non siano tali da comportare la modifica, nei limiti sopra indicati, della
decisione del Giudice Sportivo. posto che nella specie non vi è stato un
semplice contatto, una vicinanza di corpi, bensì una spinta, secondo quanto
riportato dall'arbitro.
Ferma, e non contestata, l'espressione verbale, la condotta nel suo
complesso è stata adeguatamente sanzionata, secondo gli ordinari parametri
di valutazione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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