Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE CARMINE PASSALACQUA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 – gara Nuova Nardò-Campobasso del 17.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVA NARDO’ CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE CARMINE PASSALACQUA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 - gara Nuova Nardò-Campobasso del 17.2.2002) Carmine Passalacqua, calciatore, tesserato per la società Nuova Nardò Calcio veniva squalificato per tre giornate di gara perché nel mentre pronunciava una frase di protesta, gli tirava fuori la maglia facendola fuoriuscire dai pantaloncini. Avverso tale provvedimento ha interposto impugnazione la società di appartenenza deducendo in particolare lo stato d'animo del calciatore che si era visto annullare una rete realizzata nei tempi di recupero e con la quale la Nardò avrebbe vinto la partita, la sostanziale contenutezza della verbale protesta, la non violenza dell'atto con il quale il Passalacqua ha cagionato la fuoriuscita della maglia. Sottolineava infine che il detto calciatore, subito espulso, si adoperava efficacemente per proteggere l'arbitro (come questi riconosce nel suo rapporto) dal lancio degli oggetti che hanno caratterizzato il momento della espulsione e il fine partita. Per queste ragioni chiedeva una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali e i motivi di impugnazione, osserva: La condotta descritta dall'arbitro al momento della espulsione del Passalacqua ben può essere ricondotta ad una reiterata e singolare forma di protesta, non priva di sia pur modesti significati di violenza. La circostanza poi che il calciatore subito dopo e al termine della gara, si è adoperato per proteggere il direttore di gara dal lancio di oggetti così esponendosi a rischi e pericoli, dimostra quanto meno un apprezzabile resipiscenza che non può non essere presa in considerazione. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della impugnata decisione; riduce la sanzione a quella di due giornata di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a due giornate la squalifica inflitta al calciatore Carmine Passalacqua della Nuova Nardò Calcio. La tassa va restituita.
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