Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ RONDINELLA IMPRUNETA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 2.000 E AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 6.3.2002 DELL’ALLENATORE MASSIMO MORALES (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 – gara Rondinella I.-Montevarchi del 16.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' RONDINELLA IMPRUNETA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 2.000 E AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 6.3.2002 DELL’ALLENATORE MASSIMO MORALES (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 - gara Rondinella I.-Montevarchi del 16.2.2002) Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo sanzionava l'allenatore Massimo Morales con la squalifica fino al 6.3.2002 per comportamento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara e la società con la ammenda di euro 2.000 per il comportamento del pubblico, ha interposto rituale impugnazione la società. Nella medesima si sosteneva: Quanto alla posizione dell'allenatore che le frasi offensive non erano state pronunciate dal Morales ma da tifosi che stazionavano alle spalle dalla panchina della Rondinella. Quanto alla condotta tenuta dal pubblico si sosteneva la eccessività della ammenda irrogata posto che i numero dei tifosi che avevano offeso l’arbitro era esiguo e il fatto che per la conformazione dei ruoli, sembrava “difficile che gli sputi potessero raggiungere l’arbitro e gli atleti ospiti”. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. Sul primo punto (posizione allenatore) il referto dell’assistente all’arbitro è preciso e non consente di spostare a persone del pubblico assiepate dietro la panchina, la pronuncia delle frasi offensive. Il referente descrive infatti minuziosamente la condotta del tesserato che cagiona il suo primo intervento (invito alla calma) e attribuisce di poi in maniera del tutto coordinata al Morales la pronuncia di frasi dal contenuto inequivocabilmente offensivo, dirette agli ufficiali di gara. La sanzione irrogata si palesa del tutto proporzionata alla infrazione commessa. Anche il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto. Il lancio di sputi al termine della gara all’indirizzo dei calciatori della squadra ospite e del direttore di gara, pur senza attingerli costituisce grave e riprovevole condotta ulteriormente aggravata dalla circostanza che nella contestualità, persona rimasta sconosciuta, si affiancava al direttore di gara, pronunciando nei suoi confronti frasi inequivocabilmente offensive. Anche per tale condotta la sanzione irrogata appare del tutto proporzionata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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