Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE CUTTONE AGATINO FINO A TUTTO IL 13/5/2003 (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA GUBBIO-GUALDO DEL 19/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE CUTTONE AGATINO FINO A TUTTO IL 13/5/2003 (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA GUBBIO-GUALDO DEL 19/4/2003). Avverso la squalifica fino a tutto il 13/5/2003 per "comportamento gravemente scorretto verso un calciatore della squadra avversaria e successiva frase offensiva verso un assistente arbitrale (espulso, r.A.A.)" del proprio allenatore Cuttone Agatino, inflitta dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 235/C del 22/4/2003, la società S.S. Gualdo S.r.l. ha prodotto in data 26 aprile 2003 formale ricorso. Essa motiva il proprio reclamo affermando che, anche se dette realmente, le parole rivolte dal Cuttone ad un calciatore del Gubbio, sarebbero state indirizzate in maniera bonaria durante uno scontro di gioco. Egualmente, per la seconda frase, è possibile che sia stata pronunciata dalla panchina ma non con taglio offensivo nei confronti della terna arbitrale. Si sottolinea poi il clima storicamente acceso di derby tra due città vicine, in una fase conclusiva di gioco in cui la squadra di casa era alla ricerca del pareggio ed il Gualdo vicino ad una vittoria insperata. La società richiede infine la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore. Alla riunione odierna è presente l'allenatore Cuttone Agatino. Questi, come già indicato nel reclamo, si rifà all'acceso clima di derby della partita confermando l'ammissione della frase rivolta nei confronti del calciatore del Gubbio, ma non anche le parole rivolte offensive nei confronti della terna arbitrale. Esaminati i contenuti del ricorso, dove in realtà non si evincono fatti nuovi e sostanziali, fermo restando il referto dell'assistente arbitrale ed a quanto ivi chiaramente espresso, questa Commissione ritiene non vi sia spazio alcuno per una riduzione della sanzione del Giudice Sportivo rei confronti dell'allenatore della società S.S. Gualdo S.r.l.-. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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