Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO SRL E DEI CALCIATORI MUSACCO ANDREA (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE, PICCIAU GIANLUCA (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE, BUSCICCHIO OSVALDO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE E GIANNELLA FABIO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA FROSINONE-LATINA DEL 19/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO SRL E DEI CALCIATORI MUSACCO ANDREA (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE, PICCIAU GIANLUCA (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE, BUSCICCHIO OSVALDO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE E GIANNELLA FABIO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA FROSINONE-LATINA DEL 19/4/2003). Avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 235/C del 22/4/2003) e di cui in epigrafe, hanno presentato ricorso la società Frosinone Calcio S.r.l. e singolarmente i calciatori Musacco Andrea (squalifica per tre gare), Picciau Gianluca (squalifica per tre gare), Buscicchio Osvaldo (squalifica per quattro gare) e Giannella Fabio (squalifica per cinque gare). Preliminarmente la Commissione dispone che i reclami vadano riuniti e trattati unitariamente. Nella odierna riunione è presente il dott. Giovanni Carabellò, in rappresentanza di tutti i ricorrenti, il quale insiste sui motivi di cui ai ricorsi, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo o in subordine la riduzione delle sanzioni irrogate. La Commissione rileva che il Giudice Sportivo per emettere i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei calciatori ricorrenti si è basato esclusivamente sul rapporto del Commissario di Campo per i calciatori Giannella Fabio e Buscicchio Osvaldo e sulla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini per i calciatori Picciau Gianluca e Musacco Andrea. Tutti i fatti ascritti ai detti calciatori e riportati o nel rapporto del Commissario di Campo o nella relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini si sono verificati a gara conclusa ed in particolare, quelli riferiti dal Commissario di Campo, nel tunnel che immette negli spogliatoi o nell’area antistante gli stessi. L’esame del possibile utilizzo da parte del Giudice Sportivo del rapporto del Commissario di Campo e della relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini non può che partire dall’art.31 del Codice di Giustizia Sportiva. L’art.31 approvato, così come tutto il nuovo testo del Codice di Giustizia Sportiva, con Com. Uff. n.25 del 22/8/2001 ha innovato e modificato quanto previsto dall’art.25 del vecchio testo del Codice di Giustizia Sportiva ed, a parere di questa Commissione, andando al di là di quanto era nell’intenzione e nella volontà del legislatore, forse per una non perfetta formulazione. Il detto art.31 al comma 3) prevede che “limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all’azione di gioco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice Sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura Federale, del Commissario speciale, se designato per le gare della Serie C, del Commissario di Campo, se designato per le gare dalla L.N.D…..” Dal testo dell’articolo si desume che la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, pur fonte privilegiata di prova, non " può essere presa in considerazione come mezzo diretto di prova da parte del Giudice Sportivo ma può invece dare vita ad azioni di spettanza della Procura Federale al fine di effettuare, ricorrendone i presupposti, l’eventuale adozione di provvedimenti di deferimento”. In tal senso più volte ha operato l’Ufficio Indagine e successivamente la Procura Federale, quando si è trattato di fatti avvenuti a gara conclusa o all’esterno del recinto di gioco (vedesi tra l’altro decisione Commissione Disciplinare L.N.P. Gara Messina-Palermo del 15/12/2002). Ma anche il rapporto del Commissario di Campo non può essere utilizzato dal Giudice Sportivo e non perchè non è previsto l’utilizzo del rapporto del Commissario di Campo “designato per la gara di Serie C ma solo per quello designato per le gare della L.N.D.” (art. 31 comma 3) per come letteralmente affermato da detto articolo ma perché, pur volendo superare l’assunto letterale, che certamente non è in linea con la volontà della Lega di Serie C e dello stesso legislatore, in ogni caso, il rapporto del Commissario di Campo, come affermato anche in una recente decisione della C.A.F. (caso calciatore Franchi Enrico - Sambenedettese-) in riforma di una decisione di questa Commissione, non può essere utilizzato “come presupposto diretto per l’irrogazione di sanzioni da parte del Giudice Sportivo per le violazioni disciplinari a gara terminata (art.31 comma 3) ed in ogni caso al di fuori del recinto di giuoco (art.31/5). Nella fattispecie pertanto non poteva essere utilizzato dal Giudice Sportivo. Tutti i fatti sono avvenuti a gara terminata ed in “zone territoriali” che non fanno parte del recinto di gioco che termina con “la rete o altro mezzo appropriato di recinzione” ma in spazi (spogliatoio, zone annesse, tunnel) che costituiscono con “il recinto di gioco” il “campo di gioco” (Guida Pratica del Regolamento di gioco F.I.G.C. - A.I.A. Regola 1 caso 1). Ciò comporta “stante il vigente regime ordinamentale" (C.A.F. decisione citata) l’annullamento dei provvedimenti del Giudice Sportivo e la trasmissione alla Presidenza della Lega ed alla Procura Federale degli atti per gli eventuali provvedimenti di competenza. In considerazione "dell’impatto“ che la decisione della C.A.F. ed anche questa decisione potrà avere, questa Commissione non può esimersi, de iure condendo, di auspicare una rapida rivisitazione dell’art.68 delle N.O.I.F. ed un inevitabile aggiustamento dell’art.31 del Codice di Giustizia Sportiva onde evitare dubbi interpretativi, provvedimenti più elaborati e meno tempestivi (deferimenti) e far sì che casi di violenza, sfuggiti agli ufficiali di gara, commessi a fine gara e nell’intero complesso del “Campo di Gioco” possano essere prontamente sanzionati. Occorre cioè bene regolamentare, compiti del Commissario di Campo e, se del caso, del collaboratore dell’Ufficio Indagini nei casi in specie, definire “l’ampia sfera di manovra degli stessi e gli spazi ad essi dedicati" (C.A.F. decisione citata). Annullare sanzioni nei confronti di calciatori che hanno commesso atti di violenza, per come accertato in atti che sono mezzi di prova aventi fede privilegiata, non “corrisponde” alla “coscienza sportiva” di questa Commissione ma gli operatori del diritto devono applicare le norme vigenti anche se non condivisibili. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di annullare le impugnate decisioni e di rimettere gli atti alla Presidenza della Lega ed alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it