Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE FORMISANO CARMELO (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA PUTEOLANA-GELA DEL 19/4/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
CALCIATORE FORMISANO CARMELO (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA
PUTEOLANA-GELA DEL 19/4/2003).
La società Gela J.T. S.r.l. ha proposto reclamo avverso la delibera con la
quale il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore Carmelo Formisano
“per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.
Nei motivi del reclamo, con il quale si chiede la riduzione della squalifica, si
insiste sul riconoscimento della provocazione, evidenziando che i due protagonisti
sono stati puniti con una sanzione disciplinare di pari entità.
Osserva la Commissione che già nel rapporto arbitrale risulta la circostanza
invocata dalla società reclamante, ma dall’atto ufficiale si ricava anche che ad uno
schiaffo ha risposto con un calcio, ponendo così in essere una condotta
oggettivamente più grave di quella dell’antagonista.
Pertanto, è congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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