Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 09/01/02 n. 97/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO GADAU (Delibera G.S. Com. Uff.n. 91/C del 27.12.2001 – gara Cremonese- Alessandria del 23.12.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 09/01/02 n. 97/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO GADAU
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 91/C del 27.12.2001 - gara Cremonese-
Alessandria del 23.12.2001)
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha inflitto al
calciatore Alessandro Gadau la squalifica per due gare effettive per atto di
violenza verso un avversario a gioco fermo.
L’assistente arbitro Sig. Antonino Aiello aveva infatti segnalato che “al
46 del primo tempo il n. 9 Marco Pau (Cremonese) e il n. 3 Alessandro Gadau
(Alessandria) prima si davano delle testate e poi si mettevano le mani in
faccia spingendosi. Tutto questo a gioco fermo”.
La società Alessandria contestava che nel comportamento dei due
calciatori fossero ravvisabili gli estremi della violenza adducendo come prova
presuntiva giudizi riportati da organi di stampa nazionale che avevano
giudicato affrettata ed esagerata la decisione dell’arbitro di espellere i due
calciatori, deducendo altresì che nessun segno di violenza era presente sul
volto dei due calciatori.
Interveniva nella riunione in rappresentanza della società reclamante, il
Dott. Giuseppe Calandra il quale si riportava ai motivi del ricorso che
dettagliatamente discuteva.
La Commissione riteneva opportuno un supplemento di istruttoria
chiedendo chiarimenti sui fatti che avrebbero costituito la fattispecie
contestata e in particolare se trattatasi di “violenza” o non piuttosto
“scorrettezza reciproca”.
L’assistente arbitro confermava essersi trattato di vere e proprie testate
e spinte.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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