Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 09/01/02 n. 97/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FEDERICO GASTASINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 91/C del 27.12.2001 – gara Valenzana-Poggibonsi del 23.12.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 09/01/02 n. 97/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FEDERICO GASTASINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 91/C del 27.12.2001 - gara Valenzana-Poggibonsi del 23.12.2001) Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica. Tale richiesta veniva motivata con una ricostruzione della dinamica dei fatti secondo cui la gomitata inferta dal calciatore Gastasini ad un avversario veniva inserita nel contesto di un’azione offensiva della squadra del Poggibonsi, durante la quale il predetto calciatore, per guadagnare una più favorevole posizione, tentava di divincolarsi dalla stretta marcatura dell’avversario; sicchè ogni profilo di violenza, sotto l’aspetto oggettivo ed intenzionale, andava escluso. In tale ottica l’azione sanzionata non può ritenersi avulsa dal generale contesto del gioco attivo, anche se in quel momento la palla era comunque lontana dai calciatori venuti a contatto. Allo scopo di verificare l’attendibilità della ricostruzione dei fatti sostenuta nel ricorso, la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere all’assistente arbitrale un supplemento di rapporto. In tale sede l’ufficiale di gara, integrando il primo rapporto, ha specificato che il calciatore Gastasini ha colpito l’avversario dopo che un altro difensore aveva già rinviato la palla fuori dall’area di rigore e che quindi l’azione offensiva del Poggibonsi doveva ritenersi già conclusa. Dall’esame degli atti ufficiali emerge la totale inattendibilità della ricostruzione dei fatti avvalorata dalla ricorrente. Di conseguenza la Commissione ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso valutando equa e proporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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